Articolo 48 (Composizione del Consiglio statutario regionale)
Autore | Stefania Rocca |
Pagine | 177-180 |
Titolo IV. Organi della Regione 177
La scelta del legislatore regionale di non disciplinare in sede statutaria le
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ART. 48
(Composizione del Consiglio statutario regionale)
1. Il consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è
composto:
a) da tre consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due,
tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;
b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di
Segretario sono esercitate dal componente più giovane d’età.
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missione.
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ce e Foggia.
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