L'articolo 468, comma 4 bis, c.p.p.: elusione normativa?

AutoreChiara Picardi
Pagine380-381
380
dott
4/2013 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
L’ARTICOLO 468, COMMA
4 BIS, C.P.P.: ELUSIONE
NORMATIVA?
di Chiara Picardi
Tra gli atti preliminari al dibattimento fondamentale
importanza va riconosciuta all’articolo 468 c.p.p.. Median-
te tale norma si apre la così detta fase di discovery e le
parti processuali cominciano ad operare in condizioni di
parità, essendo le formalità previste dal predetto articolo,
indiscriminatamente applicate alla lista testi ed alle pro-
duzioni documentali della difesa dell’imputato, dell’accu-
sa, e dell’eventuale costituenda parte civile. Il comma 4
bis dell’articolo 468 c.p.p. consente alle parti di chiedere
l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di verbali di
prove testimoniali, assunte in altro procedimento penale,
facendone soppressa richiesta da presentare unitamente
al deposito delle liste. Ratio della norma è quella di evi-
tare superf‌lue attività dibattimentali, nelle ipotesi in cui
la formazione della prova attraverso l’esame testimoniale,
espletato nel regolare contraddittorio delle parti, riguardi
l’esame di una persona già escussa innanzi ad altra au-
torità giudiziaria, sia in fase dibattimentale che in sede
di incidente probatorio; tanto si evince chiaramente, oltre
che dalle rif‌lessioni che nascono da una attenta lettura
della norma, anche dalla relazione illustrativa del decreto
legge n. 306 del 1992 con cui tale comma è stato introdotto
nel codice di rito attualmente in vigore. Lungi dal trattar-
si di un’attenuazione del diritto all’esame, l’articolo 468
comma 4 bis c.p.p. risponde altresì ad evidenti e quanto
mai attuali esigenze di economia processuale e quindi
consente di evitare superf‌lue attività dibattimentali.
L’aspetto singolare, legato all’applicazione pratica di tale
norma, attiene all’assenza di sanzione nell’ipotesi in cui la
richiesta di produzione documentale sia fatta ed ammessa
dal giudice nel corso del dibattimento, posto che ne sia
stata fatta espressa richiesta istruttoria, durante il corso
della prima udienza dibattimentale e quindi senza il ri-
spetto delle formalità prescritte dall’articolo 468 comma 4
bis c.p.p. L’orientamento giurisprudenziale prevalente, sia
di legittimità che di merito infatti esclude che al mancato
rispetto delle formalità previste dal predetto articolo, pos-
sa seguire alcuna sanzione tipica, in particolare si esclude
che l’ipoteca in questione sia riconducibile ad alcuna delle
nullità di ordine generale previste dall’articolo 178 c.p.p.,
né tanto meno viene espressamente prevista dal legislato-
re una nullità processuale in tal senso. Ancora dalla norma
in questione non può derivare l’inutilizzabilità degli atti
irritualmente acquisiti, poiché l’inutilizzabilità ai sensi
dell’articolo 191 c.p.p. può derivare solo dalla violazione
di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito,
può riconoscersi come implicito soltanto in relazione alla
natura o all’oggetto della prova e non invece alle moda-
lità della sua assunzione; inf‌ine risulta esclusa anche la
sanzione della inammissibilità prevista dal comma 1 del
medesimo articolo, in quanto essa sarebbe espressamente
prevista solo per le ipotesi di inosservanza del termine
previsto dal primo comma dello stesso articolo per il depo-
sito della lista testi (1).
Pertanto va sottolineato che la giurisprudenza di me-
rito sul punto ha stabilito che se i verbali di altro proce-
dimento, di cui viene chiesta l’acquisizione, sono già stati
acquisiti tra gli atti di indagine dal Pubblico Ministero ai
sensi dell’articolo 117 c.p.p., non è necessario richiederne
il deposito nella fase preliminare ex articolo 468 comma 4
bis c.p.p. in quanto detti atti sono già parte integrante del
procedimento in corso con la conseguente utilizzabilità in
fase dibattimentale per muovere le contestazioni ai sensi
degli articoli 513 e 500 comma 2 c.p.p. (2). Ulteriore e mi-
noritario orientamento giurisprudenziale ritiene legittima
l’acquisizione, al fascicolo del dibattimento, di verbali di
prova di altro procedimento, richiesti dal Pubblico Mini-
stero unitamente al deposito delle liste testimoniali, solo
se si tratta di verbali di prove assunte nel corso dell’inci-
dente probatorio o in dibattimento, od ancora dei verbali
di atti non più ripetibili e di quelli a contenuto probatorio
assunti in un procedimento civile def‌inito irrevocabilmen-
te (3). Alla luce di tale elaborazione giurisprudenziale, è
comprensibile chiedersi cosa accada quando la produzio-
ne documentale viene fatta eludendo le formalità previste
dall’articolo 468 comma 4 bis c.p.p. L’articolo 468 comma 4
bis c.p.p. è volto a tutelare la discovery della prova nei con-
fronti delle parti processuali, consentendo alle stesse di
richiedere a seguito della produzione documentale o della
richiesta con riserva in tal senso, testi a prova contraria
al f‌ine di dedurre e contro dedurre, con gli idonei stru-
menti processuali sull’utilizzo dibattimentale dei predetti
verbali.
Conseguentemente, allorquando tali formalità non si
rispettino, è possibile che facciano ingresso nel processo
prove a sorpresa, in conseguente violazione del principio
del giusto processo nel contraddittorio tra le parti. Per-
tanto, nella f‌isiologica e frequente ipotesi in cui accusa
e difesa vogliano evitare la richiesta di citazione di te-
stimoni a prova contraria dell’altra parte, ex articolo 468
comma c.p.p., sulle produzioni documentali richieste
con il rispetto delle formalità previste dal comma 1 del
medesimo articolo, le stesse dovranno limitarsi a non ri-
spettare il predetto termine, senza incorrere in alcuna
sanzione ed al contrario favorendo la propria strategia
processuale a dimostrare la colpevolezza o l’innocenza
dell’imputato. L’articolo 468 comma 4 bis c.p.p., sia che ne
faccia un uso distorto bensì legittimo ed eff‌icace, sia che
venga applicato ritualmente, è uno strumento processua-
le utile ed importantissimo dai variegati risvolti pratici.
Pensiamo, al caso - effettivamente verif‌icatosi nelle no-

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