DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009 - Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». (09A06299)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 21 e 22 riguardanti, rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il numero 7 e' sostituito dal seguente:

    7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;

    ;

    b) il comma 1 dell'art. 21, e' sostituito dal seguente:

    1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

    Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di...

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