DELIBERAZIONE 15 novembre 2001 - Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (programmi stralcio). Modifiche alle delibere n. 23/2001 e n. 52/2001. (Deliberazione n. 93/01)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione, da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo; Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione; Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.

152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattivita' delle regioni e degli enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, demanda alle autorita' d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresi', in caso di inerzia delle predette autorita' e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001) concernente indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000; Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta delibera n.

23/2001 che detta precisi adempimenti in materia di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle gia'...

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