Riconoscimento, alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresi' il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51 /CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a Lima (Peru), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Peru' di «Periodista profesional» conseguito presso la «Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa» di Lima e rilasciato dal «Ministerio de educacion» peruviano in data 10 luglio 1996 ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia;

Preso atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Lima in data 1° giugno 2006 risulta che, in base alla normativa peruviana in materia, il titolo di cui e' in possesso la sig.ra Arcila Cortez e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di giornalista in Peru';

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Periodistas de Chile»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 13 luglio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e...

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