Archiviazione per particolare tenuità del fatto
Autore | Carlo Taormina |
Pagine | 715-722 |
715
Rivista penale 9/2015
ARCHIVIAZIONE
PER PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO
di Carlo Taormina
SOMMARIO
1. Ambito di applicazione. 2. Esimente o causa di non puni-
bilità? 3. Requisiti. 4. Segue. Nei reati abituali. 5. Segue. Ri-
levanza dell’elemento psicologico? 6. Particolare tenuità del
fatto e obbligatorietà dell’azione penale. 7. La procedura di
archiviazione.
1. Ambito di applicazione
Molti e delicati interrogativi salgono dalla disciplina
della definizione del procedimento penale per particolare
tenuità del fatto. Si impone, però, una approfondita analisi
di alcuni referenti di diritto sostanziale, senza dei quali è
difficile comprendere quali possano essere le implicazioni
di diritto processuale, anche perché, mai come in questo
caso, l’accertamento sulla configurabilità dei presupposti
di non punibilità risulta affidato alle forme procedimentali
nei termini che saranno esplicitati.
Il legislatore sostanziale (131 bis c.p.) limita, anzi-
tutto, la configurabilità della fattispecie ai soli reati per i
quali sia prevista la pena massima di cinque anni di reclu-
sione carceraria ovvero della reclusione o dell’arresto do-
miciliare. Ove sia congiunta la pena pecuniaria, si deve far
riferimento alla sola pena detentiva, e a maggior ragione,
qualunque sia la entità della pena pecuniaria, la disciplina
in esame trova applicazione.
Nell’ambito di tali disposizioni penali, il legislatore
tratteggia una causa di non punibilità, dovuta, in una
prima approssimazione, alla particolare tenuità del fatto,
stando alla rubrica della citata norma del codice penale.
Si tratterà poi di capire se gli estremi cui si collega questo
giudizio per così dire, sintetico, giustifichino la formula
prescelta come “titolo” dell’istituto, ma tutto ciò è suffi-
ciente per affrontare un primo aspetto della problematica.
Non sempre, invero, il legislatore utilizza con preci-
sione la categoria della non punibilità ed ancor peggio
quando si tratta di indicare le caratteristiche in positivo
della punibilità. Per questo ultimo profilo, il legislatore
ed anche le classificazioni dottrinali guardano al risultato
conclusivo di una determinata disciplina ricomprenden-
dovi cause di punibilità come la maggiore età, la capacità
di intendere e di volere la sussistenza di una condizione
obiettiva, quando ad essa non si riferiscano persino gli
elementi della colpevolezza. Dal versante della non puni-
bilità, che ora particolarmente interessa, essa vale, sotto
il profilo effettuale, ad includere non solo i negativi della
punibilità, ma anche cause di estinzione della pena ovvero
del reato. La prassi giuridica non è meno imprecisa, rife-
rendo, ad esempio, la non punibilità, come pure accade
talvolta in sede normativa ad esempio in sede di formu-
lazione di regole di giudizio (530), con riferimento alle
cause di assoluzione ovvero alle esimenti.
Per quanto debba valere ai presenti fini, assoluta chia-
rezza è data dalla distinzione della punibilità per la sussi-
stenza di tutte le condizioni per l’applicazione di una pena
nel caso concreto, da una mera non punibilità la quale de-
signa il mero fenomeno della inapplicabilità di una pena
ad un fatto che integra reato, rispetto al quale per varie
ragioni l’ordinamento impone che ci si astenga dalla appli-
cazione di una sanzione, come nel caso della incapacità di
intendere e di volere, della minore età, dell’indulto, della
prescrizione della pena. In altri casi, invece, e sono quelli
in cui maggiormente si fa riferimento erroneamente alla
non punibilità, l’applicazione della sanzione non si verifica
perché l’ordinamento stabilisce che la fattispecie non si
sia realizzata per mancanza del requisito della antigiuri-
dicità come nei casi della legittima difesa o dello stato di
necessità o dell’esercizio di un diritto, ovvero, pur esisten-
do il reato, ragioni dell’ordinamento fanno sì che esso, a
mò di fictio iuris, sia come se fosse inesistente e sono i casi
dell’amnistia propria o della prescrizione.
2. Esimente o causa di non punibilità?
Fatta questa premessa, vi è da chiedersi: la non punibi-
lità per particolare tenuità del fatto è dovuta ad una causa
di esclusione della antigiuridicità del reato come una fictio
iuris, o presuppone la consumazione del reato così da poter-
si affermare che il legislatore sostanziale abbia usato cor-
rettamente la categoria della punibilità e del suo negativo?
La “tenuità del fatto” come causale di non punibilità
implica necessariamente la integrazione del reato e si trat-
ta quindi di aver individuato un ambito, in ciascuna delle
fattispecie, assoggettabile ad un regime diverso da quello
ordinario. Non è dubbio, dunque, che la “tenuità del fatto”
riguardi un reato consumato e che si tratti di una astensio-
ne dell’ordinamento dalla sua repressione, diversamente
Dottrina
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