Revoca della richiesta di archiviazione da parte del P.M. E convalida del GIP: profili di abnormitá

AutoreGisella Leto
Pagine864-865

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La sentenza annotata ripropone la dibattuta questione della revocabilità della richiesta di archiviazione, dalla cui soluzione discende o meno la possibile qualificazione di abnormità del provvedimento del Gip.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nella decisione in questione, conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente sulla revocabilità della richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari, e sulla conseguente abnormità del provvedimento emesso dal Gip che, ignorando la richiesta del P.M. di autorizzazione a proseguire indagini (ex art. 411 c.p.p.), pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

In motivazione la Corte ha ribadito il principio, secondo cui la richiesta di archiviazione, da parte del pubblico ministero, non è idonea a produrre alcun effetto irreversibile, né segna il passaggio a una fase processuale diversa ed ulteriore, poiché anche i momenti successivi si collocano nell'ambito delle indagini preliminari.

Inoltre, essa non crea alcun tipo di affidamento in capo alle altre parti, nel senso che non può consolidare alcuna posizione soggettiva, né di ordine sostanziale né di ordine processuale, sicché anche sotto questo profilo non emergono indicazioni negative in ordine alla sua revocabilità.

In giurisprudenza si sono susseguiti due orientamenti contrastanti.

L'orientamento prevalente - seguito dalla sentenza annotata - riconosce il principio di diritto secondo cui «è abnorme il provvedimento col quale il giudice per le indagini preliminari dispone l'archiviazione del procedimento, allorquando il pubblico ministero abbia chiesto la restituzione degli atti, così significando la revoca della richiesta di archiviazione» 1.

Orientamento compendiatosi nell'affermazione secondo la quale «deve reputarsi abnorme il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari nonostante il pubblico ministero, nell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa, abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato; quest'ultima, infatti, ancorché, più correttamente, avrebbe dovuto assumere la forma di istanza di restituzione degli atti al proprio ufficio, vale come revoca della precedente richiesta di archiviazione, alla quale, dunque, il giudice, stante la nuova manifestazione di volontà del P.M., non può più procedere» 2.

Nello stesso senso, recenti apporti fanno riferimento all'istituto dell'avocazione, del tutto pertinente all'ipotesi in esame, affermando che, in tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma dell'art. 409 comma 2, e dell'art. 410 comma 3 c.p.p. Infatti anche in caso di...

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