DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 904 - Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Coming into Force04 Marzo 1984
End of Effective Date15 Agosto 2003
Published date18 Febbraio 1984
Enactment Date23 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/18/083U0904/CONSOLIDATED/20030801
Official Gazette PublicationGU n.49 del 18-02-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 25, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo il quale i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia devono essere stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali delle quali debbono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia devono essere stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1984 Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 7

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.M. 30 GIUGNO 2003, N. 198

Regolamento

Allegato

Art 1. - Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi

I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonche' i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalita' del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per l'ammissione ai suddetti concorsi, in ogni caso, non puo' superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori: e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.

Art 1 - Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
  1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:

  1. sana e robusta costituzione fisica;

  2. altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

  3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

  4. per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/'10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

  5. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

  6. l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.)).

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.M. 30 GIUGNO 2003, N.
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