DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1988, n. 71 - Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Coming into Force29 Marzo 1988
End of Effective Date07 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/14/088G0107/CONSOLIDATED/20011024
Published date14 Marzo 1988
Enactment Date08 Febbraio 1988
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;

Considerata la necessita' di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto:

  1. E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei

Ministri

FORMICA, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 15

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

Regolamento per i lavori da eseguirsi da parte degli uffici del ministero del lavoro

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI

DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI

CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Art 1
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

    1. lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

    2. lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

    3. locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei;

    4. spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

    5. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, nonche' abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

    6. spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;

    7. stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

    8. trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

    9. spese postali, telefoniche e telegrafiche;

    10. spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

    11. rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

    12. spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine;

    13. acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

    14. acquisto e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di...

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