DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1984, n. 471 - Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti

Coming into Force04 Settembre 1984
Published date20 Agosto 1984
Enactment Date26 Luglio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/20/084U0471/CONSOLIDATED/19860305
Official Gazette PublicationGU n.228 del 20-08-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345;

Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 luglio 1984 PERTINI CRAXI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1984 Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 4

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI.

Art 1

I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;

4) spese per la guardiania agli elevatori elettronici;

5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

13) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;

15) partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;

16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;

17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

18) spese...

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