DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. 84 - Approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui all'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70

Coming into Force01 Gennaio 1979
End of Effective Date19 Gennaio 1980
Enactment Date24 Gennaio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/04/03/078U0084/CONSOLIDATED/19800119
Published date03 Aprile 1978
Official Gazette PublicationGU n.91 del 03-04-1978 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo e secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, il quale prevede l'emanazione di norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese ai fini della compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonche' di norme di amministrazione e contabilita' degli enti predetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto,il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 30

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 DICEMBRE 1979, N. 696

Regolamento di cui all'art 30 primo e secondo comma della L. 20 marzo 1975, n. 70

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 30, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 20 MARZO 1975, n. 70, PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975, n. 70.

TITOLO I GESTIONE FINANZIARIA
Capo I BILANCIO DI PREVISIONE
Art 1. - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria degli enti predetti si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal competente organo amministrativo non oltre il 31 ottobre, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto concernenti 1 singoli enti.

La gestione finanziaria degli enti pubblici di cui al primo comma e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione, a meno che speciali norme di legge non prevedano la compilazione di distinti bilanci separati per singole gestioni autonome amministrate.

Gli enti pubblici aventi le anzidette gestioni plurime, nonche' quelli a carattere federativo o da cui dipendono in modo diretto o indiretto altri enti o i cui organi periferici sono dotati di autonomia amministrativa, per cui gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato, strutturato per categorie, per la riassunzione delle previsioni delle varie gestioni, nel quale sara' evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazione di mezzi intervenuti tra le diverse gestioni ed unita' in cui l'ente si articola.

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Art. 25

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