DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966, n. 1340 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Coming into Force23 Marzo 1967
Published date08 Marzo 1967
Enactment Date30 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/03/08/066U1340/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.60 del 08-03-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 53 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente l'emanazione delle norme per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro e' allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 agosto 1966 SARAGAT MORO - NATALI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. - VILLA

Regolamento esecuzione L 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi

Regolamento per la esecuzione della legge 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi

TITOLO I MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI CUI AI TITOLI I, II (
CAPO 2°) DELLA LEGGE
Art 1. - Ordini di introito e bollette di pagamento

Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorita' marittima.

Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente.

Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice.

L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo.

La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituisce all'interessato.

Art 2. - Contenuto dell'ordine di introito

L'ordine di introito deve indicare la persona dalla quale e' dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il periodo di validita', il giorno della decorrenza, l'articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso e' sottoscritto dal funzionario all'uopo designato. L'ordine di introito puo' comprendere piu' tasse purche' dovute dallo stesso soggetto.

Art 3. - Contenuto della bolletta di pagamento

La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validita' della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.

Art 4. - Registrazione delle tasse pagate

In ogni Ufficio di porto e' tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello prescritto dal Ministero della marina mercantile.

In questo registro si devono trascrivere giornalmente gli ordini di introito, la specie e l'ammontare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonche' il numero e la data della relativa bolletta.

Tale registrazione deve essere annotata sulla bolletta.

Art 5. - Controllo bimestrale delle esazioni effettuate

Alla fine di ogni bimestre gli Uffici di porto devono provvedere al confronto delle matrici dei propri bollettari con quelle delle bollette della Dogana e dei risultati del riscontro e' fatta annotazione tanto sui registri dell'Ufficio di porto tanto su quelli della Dogana.

Le annotazioni effettuate devono essere reciprocamente firmate dai funzionari che hanno eseguito il riscontro.

Art 6. - Responsabilita' connesse all'accertamento ed alla riscossione delle tasse - Prescrizioni e rimborso

I funzionari di porto designati ai sensi del precedente art. 2 sono responsabili della esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana della esatta riscossione.

L'azione dello Stato per ottenere il pagamento dei tributi, stabiliti dalla legge, e l'azione del contribuente per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto sono regolate dalle norme contenute nella legge 25 settembre 1940, n. 1424.

Art 7. - Mancato pagamento delle tasse e degli altri diritti dovuti

Alla nave non possono essere rilasciate le spedizioni se non siano state presentate, registrate ai sensi dell'art. 4, le bollette di pagamento delle tasse e degli altri diritti marittimi dovuti.

Art 8. - Documentazione per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge

Per ottenere la riduzione della tassa stabilita dal primo e secondo comma dell'art. 2 della legge il comandante della nave deve presentare all'autorita' marittima un certificato della Dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci sbarcate od imbarcate.

Affinche' la Dogana possa disporre gli opportuni accertamenti per l'emissione del certificato suddetto, il comandante della nave prima di iniziare le operazioni di commercio che devono formare oggetto del certificato, e' tenuto a darne avviso per iscritto alla Dogana.

Art 9. - Documentazione per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2

Il comandante di una nave che intenda avvalersi della facolta' di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge deve presentare all'autorita' marittima una dichiarazione attestante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, corredata da un elenco degli stessi.

L'autorita' marittima puo', nei modi che riterra' piu' opportuni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT