DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395 - Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Coming into Force28 Dicembre 1991
Published date13 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/13/091G0437/CONSOLIDATED/19980421
Enactment Date27 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 84
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri e, ad interim, Ministro per i beni

culturali ed ambientali BODRATO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato GORIA, Ministro dell'agricoltura e

delle foreste

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991

Registro n. 13 Industria, foglio n. 120

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n 896

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 896, RECANTE DISCIPLINA DELLA

RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOMETRICHE.

TITOLO I Generalità CAPO I Definizioni e competenze
Art 1 - Definizioni
  1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per:

  1. "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;

  2. "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo;

  3. "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;

  4. "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonche' di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;

  5. "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l'insieme di attivita', opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico;

  6. "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonche' delle possibilita' tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonche' di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici;

  7. "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento;

  8. "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore;

  9. "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.

Art 2 - Competenze
  1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche.

  2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse lo- cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorita' statale.

Art 3 - Piccole utilizzazioni locali
  1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 9 della legge, si considera una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

Art 4 - Capacita' tecnica ed
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