DECRETO 31 dicembre 2001 - Approvazione del bilancio della gestione finanziaria per l'anno 2002

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto presidenziale n. 60, del 30 novembre 2001, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24 del gia' citato regolamento di autonomia finanziaria; Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2002, predisposto dal servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 240.106.651 in termini di competenza; Vista la tabella C annessa alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002); Sentiti il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 18-19 dicembre 2001, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 12 dicembre 2001;

Decreta

E' approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2002, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministro dell'economia e delle finanze e sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il presidente: Staderini

Allegato

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

Nota preliminare

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2002 e' stato predisposto sulla base di uno schema profondamente innovato, approvato con decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001.

Il nuovo bilancio di previsione e il corrispondente conto finanziario si ispirano sostanzialmente a tre principi direttivi

  1. adozione di uno schema piu' aderente alla impostazione propria del bilancio dello Stato o di istituzioni similari alla Corte in quanto dotate di autonomia finanziaria, in linea con le norme della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, richiamate dall'art. 3 commi 1 e 4, del vigente regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti; b) adeguamento dello schema di bilancio al mutato assetto organizzativo quale e' stato delineato nel regolamento n. 22 del 18 luglio 2001, in modo da mantenere il necessario raccordo fra centri di responsabilita' ed unita' previsionali di base come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1978 modificata dalla legge n. 94/1997.

  2. introduzione ove possibile, nel rispetto dei due precedenti principi, di criteri di semplificazione in armonia con i principi di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 279/1997; tali criteri, oltre a consentire una migliore leggibilita' dei documenti di bilancio, favoriscono una maggiore agilita' ed efficienza nella gestione finanziaria attraverso uno strumento piu' aderente alle esigenze amministrative della Corte dei conti.

Nella nuova impostazione dei documenti contabili il numero delle UPB coincide con i centri di responsabilita' e le relative spese rappresentano il primo livello di evidenziazione; il secondo e' costituito dai titoli (spese correnti/in conto capitale); il terzo e' costituito dai grandi aggregati di spesa quali, per le spese correnti, il funzionamento (ulteriormente ripartito in spese per il personale e per beni e servizi); gli interventi; gli oneri comuni e i trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi mentre per la spesa in conto capitale si rilevano al terzo livello i soli investimenti; il quarto livello, che costituisce l'unita' di voto o decisionale, individua le UPB in ragione dell'ufficio che gestisce o e' destinatario delle risorse o della natura economica (o finalita) della spesa.

Per mantenere un collegamento con il bilancio del decorso quadriennio 1998-2001 che consenta un confronto basato sulla storicizzazione di dati omogenei, viene mantenuto il quadro riassuntivo delle spese ripartite per classificazione economica, ora costituite dalle unita' previsionali di base al secondo e terzo livello, prescindendo dalla ripartizione delle risorse per centri di responsabilita' amministrativa (costituiti ora dal primo livello di UPB).

Viene inoltre predisposto, in allegato alla relazione, un quadro in cui come prevede l'art. 3, comma 6, del reg. aut. fin. le risorse finanziarie sono riaggregate per funzioni obbiettivo di primo e di secondo livello. Le prime ricalcano la pregressa classificazione che prevedeva quattro funzioni...

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