PROVVEDIMENTO 20 giugno 2011 - Approvazione ed emanazione del nuovo statuto. (11A08680)

IL PRESIDENTE

Visto la statuto vigente dell'Universita' emanato con provvedimento n. 5 del 5 settembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto in particolare l'art.6 punto 4 del citato statuto con il quale e' stabilito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione «assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione»;

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 s.o.n. 11 concernente «norme in materia di organizzazione delle universita'...»;

Ritenuto concluso il procedimento di revisione dello statuto dell'Universita', teso a migliorare l'assetto istituzionale, recependo anche talune disposizioni della legge n. 240/2010;

Viste le deliberazioni del Comitato Tecnico Organizzatore in data 25 marzo 2011 e 13 aprile 2011 con le quali e' stato pronunciato parere positivo sul testo modificato dello statuto;

Vista le deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2011 e 14 aprile 2011 con le quali e' stato deliberato l'approvazione del nuovo statuto, risultante dal testo costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli, conferendo autorizzazione al Presidente per il provvedimento di adozione del nuovo testo statutario, in vista dell'esame ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 18 del 15 aprile 2011 con il quale e' stato adottato il testo aggiornato dello statuto e inviato al MIUR per l'esame di competenza;

Vista la nota del MIUR prot. 3112 del 15 giugno 2011 con la quale «si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare» con riferimento alle modifiche di statuto;

Ravvisata l'urgenza e la necessita' di procedere alla approvazione definitiva dello statuto e alla sua emanazione nel testo come sopra licenziato, contenenti modifiche ai diversi articoli del testo previgente a partire dalla denominazione dell'ateneo che assume il nome Universita' degli studi Niccolo' Cusano Telematica Roma denominazione abbreviata UNICUSANO, stabilendo la data di entrata in vigore del nuovo testo statutario:

Dispone:

Art. 1

E' approvato ed emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi Niccolo' Cusano Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, risultante dall'allegato documento costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli.

Si da' atto che il nuovo statuto e' stato modificato in parte, rispetto al testo previgente, nei seguenti articoli: 1 comma 1; 2 comma 1 e 3; 3 comma 1 e 2; 4 comma 1; 2, 3, e 4; 5 comma 2; 6 titolo e punto 3; 7 comma 1 e 3; 8 lettera m; 12 comma 1, 2, 3 e 4; 13 comma 1 e 2; 14 comma 2; 16 comma 2; 18 comma 2; 19 comma 1; 20 comma 3; 21 lettera a e b; 22 comma 1, 2, 3 e 4; 24 comma 1; 25 comma 1 ; 26 comma 1 ; 28 comma 1.

Art. 2

Il nuovo statuto entra in vigore il 1° luglio 2011 e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Il presente provvedimento e' acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 20 giugno 2011

Il presidente: Ranucci

Allegato

Art. 1.

  1. Le norme del presente Statuto governano l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' degli studi Niccolo' Cusano, Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, con sede centrale in Roma (indicata come Universita' nel prosieguo del presente articolato).

  2. 'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

    Art. 2.

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Societa' delle scienze umane srl, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate rette, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

    Art. 3.

  12. Sono organi centrali della Universita':

    1. Il Consiglio di Amministrazione;

    2. Il Presidente;

    3. Il Vice Presidente;

    4. L'Amministratore delegato;

    5. Il Rettore f. La Giunta;

    6. Il Direttore Generale;

    7. Il Senato Accademico;

    8. Il Nucleo di Valutazione Interno;

    9. Il Collegio dei Revisori dei conti.

  13. Costituiscono organi accademici per la didattica e la ricerca:

    1. i Presidi di Facolta';

    2. i Consigli dei Corsi di Studio;

    3. i Direttori di Dipartimento;

    4. i Consigli di Dipartimento;

    5. la Giunta esecutiva dei Dipartimenti.

    Art. 4.

  14. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:

    1. Il Presidente dell'Universita';

    2. Il Vice Presidente dell'Universita';

    3. L'Amministratore delegato;

    4. Otto rappresentanti designati dalla Societa' delle Scienze Umane Srl e. Il Rettore;

    5. Un professore di ruolo della universita';

    Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale.

    Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

    2.2. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del Consiglio, che potra' operare con la nomina di almeno la meta' dei soggetti di cui statutariamente e' stabilita la composizione.

    La Societa' delle scienze umane srl designa le figure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

    Il professore di ruolo di cui al punto f) e' designato dal Consiglio di Amministrazione

    3.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Le nomine che intervengono nel corso del mandato del collegio, sono valide fino alla scadenza del mandato stesso.

  15. In prossimita' di ogni scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Societa' delle Scienze Umane Srl, attiva le procedure per la designazione dei componenti ad essa riservata.

    La nomina costitutiva del Consiglio di Amministrazione e' effettuata dal Presidente dell'Universita' in conformita' alle designazioni previste dal presente statuto.

  16. I Consiglieri, ad esclusione delle figure di cui alle lettere a. b. c. ed e. del comma 1, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, per condotta incompatibile con gli scopi dell'Universita', per fatti attinenti al dovere di leale collaborazione con i membri del Consiglio e con le altre componenti dell'Universita' e quando sussista una giusta causa di revoca

    Art. 5.

    1.1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il...

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