IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), sui lavori pubblici;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 28 maggio 1895, che ha approvato il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;
Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;
Visto l'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, numero 444;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico.
E' approvato l'annesso capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere che sono nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
L'annesso capitolato, composto di 51 articoli e vistato dal Ministro per i lavori pubblici, avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data rimane abrogato il capitolato generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 1962 SEGNI- FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 84. - VILLA