DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 1063 - Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Coming into Force22 Agosto 1962
End of Effective Date12 Maggio 2000
Enactment Date16 Luglio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/07/062U1063/CONSOLIDATED/20000428
Published date07 Agosto 1962
Official Gazette PublicationGU n.198 del 07-08-1962
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), sui lavori pubblici;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 28 maggio 1895, che ha approvato il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Visto l'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, numero 444;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico.

E' approvato l'annesso capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere che sono nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'annesso capitolato, composto di 51 articoli e vistato dal Ministro per i lavori pubblici, avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla stessa data rimane abrogato il capitolato generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 luglio 1962 SEGNI- FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 84. - VILLA

Art 1.

Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici

CAPO I AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Art 1. - Condizioni di ammissibilita' alla gara

Per essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneita' giuridica, tecnica e morale che la stazione appaltante prescrivera', in conformita' alle disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonche' di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art 2. - Cauzione provvisoria

Per essere ammessi alle gare d'appalto gli Imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi e' fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo dell'appalto.

Il deposito effettuato presso un istituto di credito e' valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 4. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile.

Il deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla stipulazione del contratto: per i depositi degli altri concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo appena ultimata la gara.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art 3. - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito ala gara.

La cauzione e' stabilita misura del 5% dell'importo netto

dell'appalto, ma il capitolato speciale puo' stabilire una

misura maggiore che non puo' superare il 10% del detto importo.

La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa puo' essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di ugual ammontare il versamento necessario.

La cauzione puo' essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art 4. - Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione dei contratto di appalto deve avere luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della...

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