CIRCOLARE 9 dicembre 1998, n. S/521385 - Criteri e modalita' per l'applicazione nel 1999 della legge 1 luglio 1970, n. 518, recante: "Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero"

CIRCOLARE 9 dicembre 1998, n. S/521385.

Criteri e modalita' per l'applicazione nel 1999 della legge 1 luglio 1970, n. 518, recante: "Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero".

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concedera' secondo i seguenti criteri e modalita', ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518, i contributi alle spese che le camere di commercio italiane all'estero riconosciute sostengono per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia.

  1. La domanda di ammissione al contributo e' inviata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V, e, per conoscenza, alla rappresentanza diplomatica competente.

    La domanda deve essere inviata a pena di irricevibilita', entro il 31 gennaio 1999, salvo proroghe autorizzate dal Ministero.

    Alla domanda sono allegati: a) il programma per il 1999 dell'attivita' volta a sviluppare le relazioni commerciali con l'Italia; b) il bilancio preventivo; c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi statutariamente competenti per l'approvazione del programma di attivita' e del bilancio preventivo.

    Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali e' descritto analiticamente in modo da illustrare: a) le singole azioni; b) gli obiettivi da conseguire con il progetto; c) la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti; d) l'attivita' destinata a ciascun settore merceologico.

    Il Ministero approva i progetti verificandone la validita' tecnicoeconomica.

    Per valutare il contributo delle iniziative camerali, allo sviluppo degli scambi commerciali con l'Italia il Ministero tiene anche conto della loro rispondenza alle direttive per l'attivita' promozionale, emanate dal Ministero stesso.

    I progetti si intendono approvati qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione il Ministero non formuli osservazioni.

  2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' proporre alle camere di commercio italiane all'estero specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso, le camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale, sulla base della definizione del piano finanziario.

  3. Entro il 31 marzo 1999 le camere di...

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