CIRCOLARE 6 agosto 2002, n. 5 - Prodotti fitosanitari: aspetti applicativi delle nuove disposizioni previste dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi

Al Ministero delle politiche agricole e forestali All'Istituto superiore di sanita' All'Agrofarma All'Unionchimica e per conoscenza

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Al Ministero delle attivita' produttive Al Comando Carabinieri per la sanita'

Introduzione.

La direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che modifica la direttiva 88/379/CEE (recepita con decreto legislativo n. 285/1998), detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.

I prodotti fitosanitari rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE che modifica, alla luce delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche, i criteri di classificazione, imballaggio ed etichettatura gia' definiti dalle direttive 78/631/CEE, 81/187/CEE e 84/291/CEE, specifiche per gli antiparassitari.

Il provvedimento che dara' attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 1999/45/CE sta completando il previsto iter legislativo; si ritiene comunque opportuno anticipare alcune indicazioni sul complesso procedimento tecnico-amministrativo di classificazione dei prodotti fitosanitari, tenuto conto che il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita' e le aziende saranno chiamati a svolgere un compito molto impegnativo dovuto all'elevato numero di prodotti fitosanitari registrati.

La direttiva 1999/45/CE appare innovativa rispetto alle norme precedenti in quanto prende in considerazione, ai fini della classificazione, tutte le sostanze che compongono i prodotti fitosanitari, compresi pertanto i coformulanti e le impurezze significative. Inoltre, per la prima volta, la classificazione tiene conto anche degli effetti a carico del comparto ambientale.

I criteri di classificazione previsti dalla direttiva 1999/45/CE si applicano ai prodotti fitosanitari secondo i metodi convenzionali descritti negli allegati secondo e terzo, fatte salve le disposizioni di etichettatura previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE.

La norma comunitaria prevede che la nuova classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari sia resa operativa a partire dal 30 luglio 2004.

Dovendo rispettare tale termine, si pone l'esigenza di stabilire uno stretto rapporto di collaborazione fra i soggetti interessati al fine di portare a completamento la nuova classificazione nei tempi previsti. Si richiede pertanto alle aziende di fornire una propria proposta di riclassificazione da inoltrare appena disponibile e comunque entro il 28 febbraio 2003. Il rispetto di tale data appare essenziale per consentire alle amministrazioni coinvolte il completamento del necessario iter tecnico-amministrativo.

Inoltre, appare opportuno precisare che la procedura di riclassificazione non interferira' con le modifiche tecniche e/o amministrative che le aziende potranno richiedere al Ministero della salute in concomitanza di detta procedura; tali istanze saranno esaminate separatamente e seguiranno un iter diverso dalla procedura di riclassificazione.

Rientrano invece in detta procedura di riclassificazione le variazioni di composizione, nell'ambito della stessa tipologia di formulazione, riguardanti

sostituzione di coformulanti con altri meno pericolosi; aumento del grado di purezza delle sostanze attive; modifiche in applicazione del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290...

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