CIRCOLARE 31 luglio 2002 - Modalita' applicative della legge sul riordino della dirigenza

1. Premessa: le novita' della legge.

La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.

172 del 24 luglio 2002 che entra in vigore l'8 agosto 2002, contiene numerose e profonde modifiche dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo all'assetto complessivo della dirigenza statale.

Tra le innovazioni piu' significative, direttamente incidenti sulle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si segnalano le nuove regole che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali.

In questa parte, la legge valorizza le responsabilita' politiche degli organi di vertice delle amministrazioni nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria.

Nel nuovo sistema normativo, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dai contratti collettivi, il provvedimento di conferimento dell'incarico assume un ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai dirigenti, in relazione agli scopi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo.

In questo modo, viene attuato coerentemente il principio, fissato dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante il necessario collegamento tra la definizione dei criteri direttivi dell'azione amministrativa, lo svolgimento dell'attivita' gestionale e la verifica dei risultati conseguiti, secondo parametri oggettivi.

Al tempo stesso, la riforma della dirigenza persegue lo scopo di accentuare il rilievo del merito professionale del personale pubblico piu' qualificato, allargando le opportunita' offerte ai dirigenti di seconda fascia per accedere agli incarichi di livello dirigenziale generale.

Nella stessa logica di pieno riconoscimento delle competenze e delle doti espresse dai singoli, si pongono le disposizioni che allargano la possibilita' di attribuire una parte degli incarichi ai dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali, nonche' alle persone, estranee all'amministrazione, di comprovata professionalita'.

2. Le novita' concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali.

La presente circolare intende fornire le prime indicazioni interpretative delle nuove norme, con particolare riguardo alle disposizioni interessanti la cessazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nella fase di immediata attuazione della riforma.

La disciplina prevista dagli articoli 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' radicalmente innovata in piu' punti, riguardanti le modalita' di assegnazione degli incarichi e la definizione dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni

  1. per il conferimento degli incarichi vanno ora considerati, insieme alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini ed alle capacita' professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato, in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; b) in ogni caso, i criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) la definizione dell'oggetto e della durata dell'incarico (insieme agli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' alle risorse umane, finanziarie e strumentali), e' contenuta nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso; d) per gli incarichi previsti dall'art. 19, comma 3, l'individuazione del contenuto dell'incarico, che e' attribuito con decreto del Presidente della Repubblica, e' stabilita in separato provvedimento dell'organo di vertice (Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro competente); e) il contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento, definisce il corrispondente trattamento economico; f) la durata degli incarichi, fissata nel provvedimento di conferimento, deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e, in ogni caso, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

    Non e' prevista una durata minima; g) gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purche' dipendenti delle ammi-nistrazioni pubbliche di cui all'art.

    1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, nei limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Le percentuali indicate non incidono piu' sul contingente previsto dall'art. 19, comma 6, come avveniva nel contesto della precedente disciplina; h) il nuovo sistema e' caratterizzato da maggiore flessibilita' ed apertura in ordine alla individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi dirigenziali. In particolare, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere attribuiti a dirigenti di seconda fascia, fino al nuovo e piu' elevato limite del cinquanta per cento dei posti attribuibili. In tal modo si allarga sensibilmente l'originario limite, fissato nella misura di un terzo dei posti disponibili; i) nella stessa prospettiva, si prevede un significativo aumento dei posti attribuibili a persone di comprovata qualificazione professionale non appartenenti ai ruoli dirigenziali, incrementando detti posti dal 5% al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dal 5% all'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia; j) tutti gli incarichi di Segretario generale, di Capo di Dipartimento e di livello equivalente, previsti dall'art. 19, comma 3, cessano automaticamente entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, considerando la stretta connessione di tali funzioni con gli indirizzi politico-amministrativi espressi dai vertici della struttura statale; k) le disposizioni dell'art. 19 (cosi' come riformulate dalla legge), per la loro peculiare valenza organizzativa, vengono espressamente qualificate come norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi; l) il sistema del ruolo unico dei dirigenti statali e' soppresso.

    In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica del personale; m) peraltro, l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (che disciplina il ruolo unico dei dirigenti statali) e' differita all'entrata in vigore del nuovo regolamento, previsto dall'art. 10 della legge, destinato a disciplinare: le modalita' di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonche' le procedure e le modalita' per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni.

    3. Le norme di immediata attuazione: la cessazione automatica degli incarichi nell'art. 3, comma 7, della legge.

    La complessita' della riforma in atto richiede alcuni chiarimenti interpretativi, riferiti al periodo di immediata attuazione della legge.

    Si tratta di una fase particolarmente delicata, perche' essa comporta il superamento del precedente assetto normativo, caratterizzato dal rilievo centrale del contratto individuale di lavoro nella definizione dell'oggetto e degli obiettivi degli incarichi dirigenziali.

    La piena attuazione del nuovo modello organizzativo e' subordinata alla costituzione dei ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, secondo le cadenze temporali stabilite dal regolamento di cui all'art. 10 della legge.

    Anche prima di tale momento, pero', le nuove disposizioni sono destinate ad assumere piena operativita', secondo modalita' e tempi diversificati, che vanno accuratamente individuati, tenendo conto della disciplina espressamente diretta a regolare la fase transitoria.

    In particolare, l'art. 3, comma 7, contiene una disposizione di immediata applicazione (che individua il nucleo essenziale del regime transitorio della nuova disciplina), diretta ad incidere su due tipi di incarichi, in corso alla data di entrata in vigore della legge

  2. tutti gli incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; b) tutti gli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato, ove e' prevista tale figura.

    4. L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina transitoria sugli incarichi in corso.

    L'ambito soggettivo di applicazione della norma transitoria e' puntualmente definito dalla legge

  3. l'operativita' della norma riguarda le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per quanto concerne gli incarichi dirigenziali; b) per gli enti pubblici vigilati dallo Stato, la norma incide solo sugli incarichi di direttore generale (secondo quanto precisato in seguito), senza toccare l'assetto della dirigenza; c) la norma transitoria non tocca le altre amministrazioni pubbliche, salvo quanto precisato al punto 19.

    A tale riguardo si sottolinea che la legge di riforma, all'art. 1, modificando l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridefinisce l'ambito soggettivo delle...

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