Modalita' applicative della legge 26 marzo 2003, n. 48, recante .

  1. Premessa.

    La legge 26 marzo 2003, n. 48, concernente ´Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006ª pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2003 - serie generale - n. 74, interviene sulla disciplina previgente con importanti modifiche, volte a favorire una piu' efficace applicazione della legge ed a rendere piu' spediti e coordinati gli interventi che consentiranno al Paese di ospitare l'evento olimpico del 2006.

    L'intervento legislativo e' operato, ove possibile novellando la legge e, negli altri casi, dettando disposizioni transitorie o interpretative delle norme vigenti.

  2. Le principali innovazioni della legge.

    Tra le innovazioni piu' significative del provvedimento si segnalano, anzitutto, gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure.

    In questo senso sono da intendersi le previsioni che riguardano: a) l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi; b) la redazione per stralci del piano degli interventi da parte del Comitato organizzatore, al fine di quantificare l'onere di ciascun intervento e la relativa copertura finanziaria; c) la facolta' dell'Agenzia per i Giochi olimpici di delegare le funzioni di stazione appaltante e l'affidamento alla stessa anche delle competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza; d) la publicizzazione in via telematica degli accertamenti effettuati dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia; e) la definizione dei poteri della conferenza di servizi in caso di variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici; f) la disciplina derogatoria in materia di polizze assicurative; g) la preventiva individuazione, mediante le convenzioni attuative del piano degli interventi, della definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

    La nuova disciplina precisa, altresi', nel quadro gia' delineato dalla legge n. 285, i ruoli e le funzioni degli organi coinvolti nell'organizzazione dei Giochi; cio' consente di precisare l'imputazione delle relative competenze, anche rispetto al Comitato Olimpico internazionale.

    E' prevista, poi, la costituzione di un Comitato, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con funzioni di ´cabina di regiaª di tutte le attivita' relative alla organizzazione dell'evento.

    Viene, infine, rafforzato il ruolo dell'Agenzia, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo, con la previsione di due vice-direttori generali.

    In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sui punti piu' qualificanti della nuova normativa.

  3. Le competenze e le responsabilita' degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

    1. L'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 285, come ora...

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