Applicabilità delle sanzioni penali previste dalla L. 394/1991 alle Zone Speciali di Conservazione
Autore | Angelo Vita |
Pagine | 1137-1141 |
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giur
Rivista penale 12/2014
LEGITTIMITÀ
di armi in area protetta, è stato escluso l’effetto retroattivo
scriminante alla riperimetrazione del parco dell’(omissis)
di cui al D.P.R. 10 luglio 2008, non avendo le disposizioni
ivi contenute natura integratrice del precetto (Sez. III, 11
gennaio 2011, n. 15481, Guttà ed altro, Rv. 250119).
Quest’ultimo filone, che si colloca in continuità con
l’indirizzo espresso dalla Sezioni Unite Magera, appare al
Collegio maggiormente condivisibile.
Le Sezioni Unite penali hanno infatti espresso il princi-
pio secondo il quale in tema di successione di leggi penali,
la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla
disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto
precedentemente commesso se tale norma è integratrice
di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva
(Sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451 (dep. 16 gennaio
2008), P.G. in proc. Magera Rv. 238197).
Nel pervenire a tale conclusione le Sezioni unite han-
no ribadito i criteri già affermati in tema di successione
di leggi penali con la sentenza 26 marzo 2003, n. 25887,
Giordano, laddove le stesse Sezioni unite esclusero la pos-
sibilità di accogliere la teoria della doppia punibilità in
concreto ed affermarono il principio che per individuare
il campo di applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p. non ci si
può limitare a considerare se il fatto, punito in base alla
legge anteriore, sia punito, o meno, anche in base a quella
posteriore, non potendosi escludere che un fatto, divenuto
non punibile per la legge extrapenale posteriore, rimanga
punibile per la legge anteriore, vigente al momento della
sua commissione.
Logico corollario di tale affermazione è che “l’indagine
sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali
va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta
e non al fatto concreto: non basta riconoscere che oggi il
fatto commesso dall’imputato non costituirebbe più reato,
ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se
la norma extrapenale modificata svolga in collegamento
con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far
ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente
immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra
la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in
parte non sia più prevista come reato. In questo caso ci si
trova in presenza di un’abolitio criminis parziale, analoga
a quella che si verifica quando è la stessa disposizione
penale ad essere modificata con l’esclusione di una porzio-
ne di fattispecie che prima ne faceva parte (...) La succes-
sione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece
sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente
un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile,
quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazio-
ne della norma extrapenale comporta solo una nuova e
diversa situazione di fatto”.
Sulla base di tale indirizzo, occorre allora stabilire se, nel
caso di specie, la riperimetrazione di un’area protetta, attra-
verso la modificazione di una fonte secondaria la quale abbia
provveduto a rideterminare una parte del perimetro di detta
area, abbia inciso sulla fattispecie, assumendo il rango di di-
sposizione penale integratrice del precetto penale, oppure
abbia solo dato luogo ad una modificazione della situazione
di fatto, che abbia reso lecita, esatte le altre condizioni,
l’esercizio dell’attività venatoria e l’introduzione di armi in
una parte del perimetro in precedenza colpito dal divieto,
rimanendo il precetto, ora come allora, tipizzato unicamente
dalla norma penale impositiva del divieto stesso.
Posto che una vicenda successoria di questo tipo non
sarebbe governabile secondo i parametri di cui all’art. 2
c.p., comma 4, disposizione, quest’ultima, che attiene alla
modificazione delle incriminazioni, regolando cioè l’ipotesi
in cui, in seguito a una successione di leggi penali, il fatto
continui a costituire reato ma sia trattato in modo diverso,
la tesi di un’abolitio criminis parziale, predicabile solo
al cospetto di fonti extrapenali integratici del precetto,
sconterebbe il fatto indiscutibile di avere l’incriminazione
de qua conservato intatti tutti i suoi elementi costitutivi,
risultandone modificata una situazione (il perimetro del-
l’area protetta al cui interno continua a vigere il divieto)
estranea rispetto all’economia precettiva o valutativa del
reato, così come astrattamente configurato dal legislatore
nella fattispecie penale incriminatrice.
Restando immutata la disposizione sanzionatoria
penale, la successione di fonti normative o sub normative
extrapenali determinano, nella specie, esclusivamente una
variazione del fatto e non della fattispecie, restando perciò
le vicende successorie indifferenti rispetto all’economia
precettiva del reato, cosicchè non viene neppure meno il
disvalore penale del fatto anteriormente commesso.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
AppliCAbilità delle
sAnzioni penAli previste
dAllA l. 394/1991 Alle zone
speCiAli di ConservAzione
di Angelo Vita
SOMMARIO
1. Inquadramento legislativo. 2. La reazione al D.M. 25 marzo
2005. 3. Le conseguenze delle sentenze di improcedibilità.
4. La giurisprudenza amministrativa. 5. La giurisprudenza
penale. 6. Conclusioni.
1. Inquadramento legislativo
La L. 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree
protette” detta i princìpi fondamentali per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, che sono a tale scopo
classificate all’art. 2. Ivi si individuano come tali i Parchi
nazionali, i Parchi regionali, le riserve naturali statali e
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