DETERMINAZIONE 7 maggio 2002 - Ulteriori chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara ed alle SOA in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualificazioni. (Determinazione n. 8/2002)

IL CONSIGLIO

Considerazioni in fatto

Alcune stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto all'Autorita' ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri da impiegare per la individuazione delle categorie generali e specializzate da riportare nei bandi di gara per l'appalto o per le concessioni di lavori pubblici. Le richieste sottolineano l'importanza che ha tale indicazione in quanto essa condiziona l'accesso delle imprese alle suddette gare. Viene anche sottolineato che vi e' uno stretto rapporto tra questi criteri e quelli che devono applicare le SOA per il rilascio delle attestazioni. Inoltre alcune SOA hanno inviato delle nuove richieste di chiarimenti in ordine ai criteri da seguire per il rilascio delle attestazioni di qualiticazioni.

Le richieste riguardano

1) la possibilita' o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OGI (edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella suddetta catetgoria i cui bandi prevedano, pero', come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, la specificazione di quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo; 2) la possibilita' o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 di partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o piu' delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo, la specificazione delle condizioni da rispettare per consentirlo; 3) se nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione sia o non sia corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo quale sia la categoria da indicare come prevalente; 4) la individuazione del rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione); 5) quali sia la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque; 6) se ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS23 (demolizione di opere) sia possibile valutare i lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto di nave; 7) come debba essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara; 8) se e' possibile che un'impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000; 9) se per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica debba essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, oppure anche sulla base dell'art. 18, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 10) la possibilita' o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 il costo sostenuto dall'impresa per il distacco temporaneo oppure per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative; 11) se e' possibile che un'impresa che abbia ottenuto l'attestazione di qualificazione anche tramite l'apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell'attestazione, usufruirne nuovamente; 12) se vi sono dei limiti sul piano dimensionale per la qualificazione delle societa' cooperative; 13) se e' possibile rilasciare l'attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all'albo delle imprese artigiane; 14) in quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi (art. 18, comma 5, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell'Albo nazionale costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1 gradi gennaio 2000 - 31 dicembre 2001); 15) se e' possibile o meno la qualificazione di una impresa individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una societa' in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all'art. 2272, comma 4, del codice civile - sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell'attestazione, dalla suddetta societa'.

Le richieste di chiarimenti possono essere suddivise in due gruppi

il primo gruppo riguarda problemi sorti in sede di predisposizione dei bandi di gara ed e' costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 ed il secondo riguarda problemi sorti in sede di attivita' di rilascio delle attestazioni di qualificazione ed e' costituito dai chiarimenti di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

L'Autorita' ha acquisito gli avvisi della commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nonche' all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espressi nelle sedute del 20 dicembre 2001 e del 20 febbraio 2002, sulla cui base svolge le seguenti:

Considerazioni in diritto

Va in primo luogo rilevato che talune richieste di chiarimenti risultano assorbite dalle precisazioni contenute nella determinazione 20 dicembre 2001, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002, nella quale l'Autorita' ha fornito indicazioni in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

Nella citata determinazione n. 25/2001 e' stato precisato che principio base per individuare nei bandi di gara la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente e' quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in sottogruppi di lavorazioni sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento o comunque di importo superiore a euro 150.000 e deve costituire un lavoro che sia riconducibile ad uno dei lavori individuati dalle declaratorie riportate nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nella stessa determinazione veniva precisato che perche' si abbia una prestazione configurabile come lavoro occorre che vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene con il...

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