Anticipazione all'anno 1999 del termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubbl...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, ai sensi del quale i soggetti titolari di partita IVA effettuano in modo unitario i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti; Visto, in particolare, l'art. 25, che, al comma 1, lettera c), ammette alla predetta compensazione dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e, al comma 3, prevede che i termini di cui al comma 1 possano essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della...

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