Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma da 736 a 739. Circolare esplicativa.

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e

Bolzano

Alla provincia autonoma di Aosta

Alle province

Ai comuni

Alle comunita' montane

Alle comunita' isolane

All'Unione dei presidenti delle regioni

All'UPI

All'ANCI

All'UNCEM

Alla Conferenza unificata

Stato-regioni

Alla Ragioneria generale dello

Stato - IGEPA

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della

Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Ai distretti regionali dell'Avvocatura generale dello

Stato

Alla Banca d'Italia

All'Associazione bancaria italiana

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ha introdottoulteriori disposizioni in merito all'operativita' in strumenti derivati delle regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ampliando la definizione di indebitamento contenuta nell'art. 3, comma 17 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, alla luce della recente posizione assunta da Eurostat.

Al riguardo appare opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione delle norme in questione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di monitoraggio ed in particolare dagli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, recante «Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448». 1) Art. 1, comma 736 (Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

Il comma introduce alcuni principi cui gli enti dovranno attenersi nell'attivita' legislativa/amministrativa finalizzata alla gestione del proprio debito tramite operazioni in strumenti derivati. L'utilizzo dello strumento della norma di principio e' chiaramente volto a coniugare il doveroso rispetto dell'autonomia della finanza locale con l'imprescindibile riguardo all'economicita' complessiva delle operazioni poste in essere dagli enti per la gestione del debito. In quest'ottica vanno, pertanto, lette le proposizioni contenute nel comma.

Le linee guida che si evincono dalla norma possono essere cosi' dettagliate:

  1. Obiettivo dell'attivita' in strumenti derivati deve essere quello di conferire maggiore solidita' al bilancio degli enti attraverso il contenimento del costo finaledelle operazioni, da valutarsi in relazione all'esposizione ai rischi di mercato assunti con le stesse operazioni poste in essere. In altre parole, le condizioni delle operazioni dovranno essere il risultato di un bilanciamento tra le due variabili: costo complessivo e rischio di mercato.

  2. Deve sussistere una corrispondenza tra il nominale della passivita' e quello della posizione in strumenti derivati che la copre. E' possibile concludere operazioni derivate che abbiano come sottostante un'altra operazione derivata solo nel caso in cui l'ente si trovi nella necessita' di...

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