DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;

Visto l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici";

Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina: a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;

  1. i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante: "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. - Si riporta il testo dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie: «Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili;

  2. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

  3. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  4. che non...

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