Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria

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Arch. loc. e cond. 1/2014
Amministratore nominato
dall’autorità giudiziaria
L’impugnazione proposta dall’amministratore giudiziario,
nominato all’esito del procedimento previsto dall’art. 2409
c.c., previgente formulazione, ed investito della gestione della
società, con conseguente potere di stare in giudizio nelle con-
troversie relative a tale gestione, deve essere considerata atto di
ordinaria amministrazione. Sussiste, pertanto, la legittimazione
dell’amministratore giudiziario, pur in assenza di apposita auto-
rizzazione dell’autorità giudiziaria che lo ha nominato, a propor-
re appello avverso una sentenza, al f‌ine di tutelare l’integrità del
patrimonio della società. * Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2011, n.
17059 , Giuglioli c. Meliorbanca s.p.a. ed altri [RV618937]
L’amministratore giudiziario nominato dal tribunale nel corso
del procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. non rientra tra le
f‌igure degli ausiliari del giudice, contemplate dall’art. 11 della
legge 8 luglio 1980, n. 319 e dall’art. 29 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, in tema di liquidazione del compenso spettante a periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall’autorità
giudiziaria; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto dal medesimo contro il provvedimento del tribunale
sull’istanza di liquidazione del compenso, avverso il quale, in ra-
gione della sua natura monitoria, la parte obbligata ha facoltà di
proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., mentre l’amministratore,
in caso di rigetto dell’istanza o di suo parziale accoglimento, può
proporre il giudizio di cui all’art. 640 c.p.c.. * Cass. civ., sez. II, 4
aprile 2011, n. 7631 , Berruti c. Villa Julie S.r.l. [RV617353]
È da escludersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost., avverso il decreto pronunciato dalla corte di ap-
pello che decide sul reclamo avverso la revoca dell’amministra-
tore condominiale. * Cass. civ., Sezioni Unite, 29 ottobre 2004, n.
20957, Andreani c. Coop. Ed. Il Sogno, in questa Rivista 2005, 36
L’amministratore della cosa comune nominato dall’autorità
giudiziaria a norma dell’art. 1105, quarto comma, c.c., al pari del-
l’amministratore nominato dall’assemblea dei comproprietari,
ha il mero compito di amministrare, non già quello di deliberare
o di risolvere conf‌litti di diritti soggettivi tra i vari cointeressati;
la risoluzione dei conf‌litti di diritti soggettivi tra i comproprietari
costituisce, infatti, compito esclusivo dell’autorità giudiziaria in
sede contenziosa, ovvero dell’autonoma condotta contrattuale
degli interessati. * Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571
Il ricorso all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giuri-
sdizione previsto dall’art. 1105 (quarto comma) c.c., per l’ipotesi
in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all’am-
ministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra
i partecipanti alla comunione si controverta sull’esistenza e
sull’estensione di diritti soggettivi. * Cass. civ., sez. II, 17 giugno
1974, n. 1765
Il provvedimento di nomina dell’amministratore adottato dal
presidente del tribunale, a norma dell’art. 1129, comma 1, c.c.,
sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto, costituisce
attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativo, non
essendo diretta a risolvere un conf‌litto di interessi ma solo ad
assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per
l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge.
Esso non è soggetto a reclamo innanzi alla corte d’appello, man-
cando una previsione normativa in tal senso (a differenza del
provvedimento di revoca dell’amministratore adottato ai sensi
del comma 3 del citato art. 1129 nonché dell’ultimo comma del-
l’art. 1131, per il quale il reclamo è previsto dall’art. 64 att. c.c.)
con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost., avverso il provvedimento della corte d’appello
che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro lo stesso
proposto. * Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1996, n. 9942, Minelli
c. Siani ed altri, in questa Rivista 1997, 439
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei
confronti del provvedimento, pronunciato in sede di volontaria
giurisdizione, con il quale la corte d’appello decide sul reclamo
proposto contro il decreto del tribunale di nomina di ammini-
stratore giudiziario di condominio ai sensi dell’art. 1129, primo
comma, c.c., trattandosi di atto inidoneo alla formazione del
giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto
soggettivo perché modif‌icabile e revocabile in ogni tempo anche
con eff‌icacia ex tunc. Tale inammissibilità non subisce deroghe
neanche nei casi in cui vengano denunciati vizi in procedendo,
ovvero difetto di giurisdizione o di competenza, in quanto il ca-
rattere non def‌initivo del decreto di cui si tratta si estende neces-
sariamente alla def‌inizione di ogni questione inerente al procedi-
mento nel quale esso viene reso. * Cass. civ., sez. II, 21 febbraio
2001, n. 2517, Leonardi c. Amendolagine ed altri. [RV544021]
Nel caso in cui l’amministratore sia nominato dall’autorità
giudiziaria, è necessario, da parte della stessa autorità, determi-
nare il compenso relativo alla prestazione gestoria ponendolo a
carico di tutti i partecipanti al condominio. * Trib. civ. Ariano Ir-
pino, decr. 6 febbraio 2008, Del Core c. Condominio Via Martini,
22, in Ariano Irpino, in questa Rivista 2008, 274
Il decreto camerale volto alla nomina dell’amministratore
giudiziario di un condominio non deve contenere, in quanto
rientrante nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdi-
zione, condanna alla rifusione delle spese processuali; le stesse,
perciò, rimarranno a carico del soggetto ricorrente che le abbia
anticipate. * Trib. civ. Ariano Irpino, decr. 6 febbraio 2008, Del
Core c. Condominio Via Martini, 22, in Ariano Irpino, in questa
Rivista 2008, 274
Allorquando il provvedimento di nomina dell’amministratore
di un condominio di edif‌icio da parte dell’autorità giudiziaria,
a norma dell’art. 1129 cod. civ., è impugnato perché affetto da
nullità sotto il prof‌ilo dell’inesistenza del condominio, assumen-
dosi che si verta, invece, in tema di comunione di cose, legittimi
contraddittori sono soltanto i comproprietari di queste e non
l’amministratore nominato, di cui implicitamente si contesta
in radice lo stesso potere di gestione e rappresentanza. (Nella
specie, la C.S., rilevato che era stato citato in giudizio il solo am-
ministratore anche come comproprietario delle cose comuni,
ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri compartecipi ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.). * Cass.
civ., sez. II, 4 aprile 1985, n. 2309, Dalla Bona c. Lauwero
Rassegna
di giurisprudenza
Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2013 da
Il Codice del condominio
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali del C.E.D.

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