DECRETO 23 ottobre 1998 - Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista legge n. 349/1986, articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita' in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, art. 3, comma 1, che attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministero della sanita', i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico; Vista la direttiva europea n. 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili; Vista la direttiva europea n. 96/62/CEE, in materia di tutela della qualita' dell'aria; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, in merito agli standard di qualita' dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualita' dell'aria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano; Visto il proprio decreto 25 novembre 1994 che aggiorna i limiti di concentrazione ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualita' dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici; Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione; Vista la direttiva n. 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991; Vista la direttiva n. 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996; Vista la direttiva n. 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995; Vista la direttiva n. 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 14 novembre 1997; Vista la direttiva n. 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992; Vista la direttiva n. 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997; Vista la direttiva n. 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori; Vista la direttiiva del ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del nuovo codice della strada; Visto il proprio decreto 27 marzo 1998 concernente la mobilita' sostenibile nelle aree urbane; Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazione critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese; Considerata la pericolosita' per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle citta'; Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilita' nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

Decreta: Art. 1.

  1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri...

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