Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04. (Deliberazione n. 249/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2005 Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02; la delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Snam Rete Gas S.p.a.; la delibera dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.a.; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04); la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 170/04; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 121/05.

Considerato che

la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00; gli artt. 19 e 20 della deliberazione n. 138/04 modificano la procedura di allocazione attualmente prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto, intesa come attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto presenti presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione (di seguito: procedura di allocazione); in particolare, l'art. 19 della sopraccitata deliberazione dispone le modalita' con cui le imprese di distribuzione determinano e trasmettono all'impresa di trasporto i dati relativi ai quantitativi di gas degli utenti del servizio di distribuzione, funzionali alla procedura di allocazione; e che l'art. 20 stabilisce le modalita' con le quali le imprese di trasporto provvedono ad effettuare detta procedura di allocazione sulla base dei dati ricevuti dalle imprese di distribuzione; l'art. 31 della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto rediga, trasmetta all'Autorita', nonche' dia comunicazione sul proprio sito internet

del protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19; del piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 20; nonche' prevede precise modalita' e tempi per l'attuazione della procedura...

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