DELIBERAZIONE 27 Settembre 2007 - Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007 recante 'Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) del 16 ottobre 2003, n. 118 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorita' del 9 giugno 2006, n. 111 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 - decorrenza 1° luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/2007 (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 159 (di seguito: deliberazione n. 159/07);

la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208 (di seguito: deliberazione n. 208/07);

la comunicazione dell'Autorita' agli esercenti la salvaguardia in data 5 settembre 2007, prot. Autorita' GB/M07/3999/ELT/MRT/iv (di seguito: comunicazione 5 settembre 2007).

Considerato che:

il decreto-legge 18 giugno 2007 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, istituendo:

all'art. 1, comma 2, un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero ed alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), prevedendo altresi' che l'erogazione del servizio sia garantita dalle imprese di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela), e la funzione di approvvigionamento continui ad essere svolta dall'Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico);

all'art. 1, comma 4, un servizio di salvaguardia, la cui assegnazione avverra' sulla base di procedure concorsuali per aree territoriali, rivolto ai clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela e che si trovino senza...

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