Patteggiamento allargato: problemi interpretativi e prassi applicative

AutoreEnrico Fischetti
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    Relazione tenuta in data 29 ottobre 2003 presso la Corte d'appello di Brescia nell'incontro di studio organizzato dal C.S.M., ufficio del referente distrettuale, su Rito abbreviato e patteggiamento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003 e la legge 134/2003. Problematiche applicative.

@1. L'applicazione della pena su richiesta delle parti dopo il 29 giugno 2003

I procedimenti speciali sono stati istituiti, in attuazione della direttiva 1) dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, con una chiara finalità deflativa volta al risparmio di energie processuali al fine di pervenire in maniera più rapida alla definizione del procedimento.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista negli artt. 444-448 del nuovo codice di procedura penale, si è, quindi, inserita nella prassi giudiziaria come uno strumento utile per la rapida definizione del processo mediante la pronuncia di una sentenza da parte del giudice che perfezionasse e ratificasse il negozio processuale intervenuto tra le parti (richiesta + consenso, ovvero richiesta congiunta) avente per oggetto la pena da irrogare (pecuniaria o detentiva, ovvero detentiva congiunta ad una pena pecuniaria) ovvero una sanzione sostitutiva; al giudice è stato attribuito il controllo sulla correttezza e corrispondenza al parametro normativo e sulla congruità della pena 1, decidendo allo stato degli atti sulla base del fascicolo del P.M. e dell'eventuale fascicolo del difensore.

E poiché l'eliminazione dell'assunzione delle prove in dibattimento provocava una indubbia semplificazione e risparmio di energie, l'imputato ne aveva un vantaggio diretto, costituito dal premio della riduzione della pena fino ad un terzo, ed un vantaggio indiretto costituito dall'anticipata conoscenza della pena che gli sarebbe stata inflitta 2.

Peraltro, poiché il patteggiamento tradizionale, oltre ad incontrare lo sfavore di chi era contrario ad una giustizia negoziale 3, non aveva raggiunto grandi risultati deflativi, il legislatore, invece di domandarsi le ragioni di tale scarsa efficacia (rinvenibili, tra l'altro, nella lunghezza del processo ordinario, divenuto un quotidiano salto ad ostacoli, nella carenza di mezzi e di risorse, nella brevità dei termini prescrizionali, nella mancanza di una profonda depenalizzazione), si era convinto (e ciò senza distinzioni di appartenenza politica) che le potenzialità processuali di tale rito fossero inibite da limiti di pena troppo ristretti.

Ecco, quindi, che è stata definitivamente approvata la legge 12 giugno 2003, n. 134 (denominata legge sul patteggiamento allargato), entrata in vigore il 29 giugno di quest'anno, il cui iter parlamentare aveva registrato significative convergenze tra le varie forze politiche prima di subire un'improvvisa accelerazione con ampie difformità di vedute sull'entità del tetto di pena previsto, sulle esclusioni oggettive e soggettive e sulle norme transitorie 4.

È noto che l'elemento più significativo della riforma è costituito dal fortissimo innalzamento del limite massimo di pena applicabile su richiesta delle parti a cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria) che ne ha notevolmente esteso il campo di applicazione; ma numerose altre sono le modifiche significative introdotte dalla nuova legge tanto che l'intero istituto ha subito un profondo restyling 5.

@@1.1.Il patteggiamento tradizionale

Alla luce della legge 134/03 si possono oggi distinguere due diversi tipi di applicazione della pena su richiesta delle parti, uno di tipo tradizionale 6 (o minor) 7, ed uno di tipo allargato.

Il patteggiamento ordinario conserva i suoi caratteri tradizionali di accordo dell'imputato e del P.M. su di una sanzione sostitutiva o su una pena pecuniaria o su una pena detentiva fino a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (articolo 444, comma 1, c.p.p.); quest'ultimo tetto (dei due anni di pena detentiva) costituisce l'unico vero requisito richiesto dalla norma in quanto non sono previsti ulteriori limiti soggettivi od oggettivi (nessun limite è, poi, previsto per la pena pecuniaria se non quello implicito costituito da una richiesta subordinata alla sospensione condizionale della pena di pena pecuniaria che, ragguagliata a quella detentiva, superi i due anni di reclusione).

Pertanto, il patteggiamento tradizionale, pur subendo il limite interno dei due anni, può spaziare nei confronti di tutti i reati (astrattamente anche quelli di mafia e terrorismo) e nei confronti di tutti gli imputati (anche se dichiarati recidivi reiterati ex art. 99, comma 4, c.p., delinquenti abituali, professionali o per tendenza).

Oltre all'incentivo premiale dello sconto di pena, vi sono una serie di effetti favorevoli (o benefici) 8 nei confronti dell'imputato che ottenga una sentenza di patteggiamento tradizionale, quali: a) la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (al contrario, l'imputato è obbligato a rifondere le spese di custodia cautelare e le spese di giustizia, quale il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro); b) la sentenza ex art. 444 non comporta l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca, sia obbligatoria che facoltativa (elemento di novità della riforma) a norma dell'art. 240 c.p. (in tal modo risolvendo notevoli dispute giurisprudenziali che avevano indotto il legislatore a prevedere numerosi casi di confisca obbligatoria anche nel caso di sentenza di patteggiamento) 9; c) la possibilità, ai sensi dell'articolo 444, comma 3, di subordinare l'efficacia del patto alla concessione della sospensione condizionale della pena ad opera del giudice il quale, nel caso di prognosi negativa in relazione a tale ultimo beneficio, deve respingere la relativa richiesta di patteggiamento; d) la previsione dell'estinzione del reato, con il venir meno di ogni effetto penale, qualora nel termine di cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due anni (se relativo a contravvenzione) non venga commesso altro delitto o contravvenzione della stessa indole (in tale ipotesi, se è stata applicata una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria, ma non una pena detentiva, viene meno l'ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena - articolo 445, comma 2, ultima parte).

@@1.2. Il patteggiamento allargato

L'articolo 444 comma 1, così come modificato dalla legge 134/03, stabilisce che l'imputato e il pubblico ministero potranno richiedere l'applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non potrà superare i cinque anni di reclusione. Page 12

Si tratta, all'evidenza, di un innalzamento del tetto di ammissibilità del rito estremamente rilevante se è vero che potranno essere patteggiate pene per reati la cui pena base sia di sette anni e sei mesi di reclusione; anzi, qualora vengano riconosciute circostanze attenuanti o queste siano dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, si potranno concordare applicazioni di pena anche in relazione a reati che prevedano originariamente una pena di undici anni e tre mesi (rientrano astrattamente nella negoziazione reati come il peculato, la concussione, la violenza sessuale aggravata, il tentato omicidio, la rapina commessa con armi).

Peraltro, qualora la pena concordata superi i due anni (soli o congiunti con pena pecuniaria), e, quindi, quando la pena detentiva si collochi tra due anni ed un giorno e cinque anni, scattano le esclusioni oggettive e soggettive di cui all'articolo 444 comma 1 bis e non si applicano i benefici di cui all'articolo 445 10.

Da un punto di vista oggettivo, la prima causa di esclusione concerne i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., e cioè i delitti consumati o tentati di associazione mafiosa (articolo 416 bis c.p.), di sequestro a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.) e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa o per agevolare tale associazione.

La seconda causa di esclusione oggettiva è relativa ai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 legge stupefacenti) e il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsto dall'articolo 291 quater legge 43/1973.

Ultima causa di esclusione oggettiva è data dai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (articolo 51, comma 3 quater c.p.p.).

Le cause di esclusioni soggettive (sulla cui ragionevolezza si dirà più avanti) riguardano coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché i recidivi reiterati di cui all'articolo 99 comma 4 c.p.

Comune a tutte le ipotesi di patteggiamento allargato (da qualcuno definito ironicamente patteggione) è l'esclusione dai benefici di cui all'art. 445 c.p.p., nonché, naturalmente, dalla facoltà di poter subrodinare la richiesta di applicazione della pena alla sospensione condizionale della pena (ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 163 comma 3 c.p. relativa agli infraventunenni).

Naturalmente, a parte le peculiarità appena indicate, il patteggiamento allargato conserva i caratteri propri del patteggiamento ordinario sia per quanto riguarda le modalità e i tempi della richiesta e dell'accordo tra le parti, sia relativamente al controllo operato dal giudice (che, valutata la legittimità e fondatezza del patto raggiunto tra le parti, anche sotto il profilo della congruità della pena, ne ratifica le conclusioni una volta che abbia escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.), sia riguardo agli effetti della sentenza (che non ha efficacia, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili e amministrativi, ad eccezione dei giudizi disciplinari, e che è equiparata ad una sentenza di condanna).

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