DECRETO 17 luglio 1998, n. 256 - Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione e in particolare l'articolo 1 che, al comma 2, secondo e terzo periodo, prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un decreto che determini priorita', criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonche' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3117 del 15 luglio 1998);

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Soggetti beneficiari

  1. Possono fruire del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, le persone fisiche: a) che acquistano, in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL); b) che provvedono alla installazione di impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprieta' e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, od ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso, purche' quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.

    Art. 2.

    E n t i t a'

  2. Il contributo e' stabilito nella misura di lire 800.000 nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1 e nella misura di lire 600.000 nel caso di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1.

    Art. 3.

    O g g e t t o

  3. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o dal prezzo dell'installazione di una somma, pari al contributo come stabilito dall'articolo 2, che il costruttore o l'importatore dell'autoveicolo ovvero l'installatore dell'impianto a gas metano o GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL.

  4. Per autoveicolo si intende una autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  5. Il contributo per l'installazione di un impianto di alimentazione a gas metano o GPL puo' essere corrisposto anche per un autoveicolo il cui proprietario abbia gia' fruito delle incentivazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonche' all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.

    Art. 4.

    D u r a t a

  6. Il contributo e' riconoscibile per acquisti a partire dal 1 agosto 1998 e per installazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  7. Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione, fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

    Art. 5.

    M o d a l i t a'

  8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo, quale credito d'imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al...

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