DECRETO 13 luglio 1998, n. 312 - Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.

95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985; Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose; Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale, disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile azione conservatrice antimicotica allorche' esso e' commercializzato in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una piu' prolungata conservazione e che per tale azione puo' essere impiegato in alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformita' del decreto ministeriale n. 209/1996; Considerato che tale azione puo' essere favorevolmente esplicata sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a fette; Considerato che per consentire la piu' prolungata conservazione del pane speciale e' sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di modeste quantita' di alcool etilico e comunque tali da non superare il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio; Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato del particolare trattamento al quale il pane e' stato sottoposto con l'impiego dell'alcool etilico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nella seduta del 21 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978...

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