DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 gennaio 2013, n. 3 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2013) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

Vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6 comma 1 punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonche' stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

Vista, altresi' la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina, in particolare, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi...

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