LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19 - Istituzione del registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 180 del 12 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e razionalizzare le attivita' amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente legge intende:

  1. sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito regionale;

  2. individuare modalita' di snellimento procedimentale connesse all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di attivita' istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

    Art. 2

    Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC) 1. Per perseguire le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 ).

    Art. 3

    Contenuti del RUC 1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e' costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

    1. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui e' connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sara' assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalita' previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.

    2. Nel RUC sono inserite tutte le attivita' di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalita'...

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