La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori

AutoreElio Belfiore
Pagine421-423

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Con una serie di ordinanze aventi sostanzialmente il medesimo oggetto (le nn. 289/2008, 290/2008, 291/2008 e 293/2008 Reg. Trib. PalermoSequestro), il Tribunale del riesame di Palermo ha statuito che l’art. 12 quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) configurante il delitto di trasferimento fraudolento di valori, integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti. Con la conseguenza che, stante l’irrilevanza – ai fini della consumazione del reato – del persistere della situazione giuridica venuta ad esistenza in seguito al trasferimento dei beni, la fattispecie criminosa non è applicabile ai fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge, in ossequio al principio di irretroattività, costituzionalmente garantito.

@1. Le questioni giuridiche

– Le ordinanze de quibus affrontano, attraverso una motivazione puntuale ed attenta, alcune questioni in materia di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992, conv. con mod. dalla L. n. 356/1992, concernenti rispettivamente:

  1. il “tipo” del reato (reato istantaneo con effetti permanenti versus reato permanente), in rapporto al tema della successione di norme;

  2. la sussunzione degli atti di disposizione de quibus nella categoria del “trasferimento fraudolento di valori”.

Soprattutto il primo tema appare di particolare interesse: è infatti singolare che, a distanza di otto anni dalla sentenza n. 8/2001 delle Sezioni Unite1, i Giudici dell’impugnazione siano ancora costretti ad impegnare risorse (anche del contribuente) per riaffermare principi ormai consolidati: e che tra questi rientri la rigorosa applicazione del divieto di retroattività della legge penale, non può certo essere revocato in dubbio.

Suscita quindi più di una perplessità il tentativo, peraltro palesemente svelato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, di appellarsi pretestuosamente alla supposta natura permanente di un reato (peraltro tipicamente istantaneo) al fine di rendere operante la norma incriminatrice di nuovo conio a fatti pregressi. Sul punto si tornerà tra breve.

Non solo. Le argomentazioni del Tribunale appaiono tanto più apprezzabili in quanto articolate in sede di riesame, trattandosi di decisioni pronunciate in relazione all’impugnazione di provvedimenti cautelari reali, cioè in una fase processuale nella quale l’accertamento della sussistenza del fumus criminis è limitato alla verifica della configurabilità del fatto così come contestato “quale fattispecie astratta di reato”.

Anche in tale ambito, tuttavia, l’accertamento degli elementi del reato deve confrontarsi con la problematica della applicabilità della norma incriminatrice a fatti preesistenti alla sua entrata in vigore. Anzi, è proprio in tali situazioni che la verifica deve essere più approfondita e meticolosa, atteso l’effetto “paralizzante” del sequestro preventivo, che può inibire l’utilizzo del bene per anni, sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

@2. I fatti

– I trasferimenti patrimoniali oggetto di confutazione nelle ordinanze presentano sfumature diverse, pur imperniandosi sulla medesima questione giuridica2: ovvero il presunto trasferimento fraudolento di beni finalizzati ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Unitamente alla violazione dell’art. 12 quinquies L. n. 356/1992 è contestata l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione denominata Cosa Nostra (art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. con mod. dalla L. n. 203/1991).

@3. Il “tipo” del reato: il reato istantaneo con effetti permanenti e l’art. 25, comma 2 Cost

– L’art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992, conv. con la L. n. 356/1992, nell’introdurre il delitto di interposizione fittizia, oggi (a seguito della modifica della rubrica ad opera dell’art. 1, L. n. 501/1994) “trasferimento fraudolento di...

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