La nullità dei contratti di locazione privi di registrazione, a seguito dell'art. 1, comma 346, Legge 311 del 30 dicembre 2004. Nessun contrasto con l'art. 24 della Costituzione

AutoreMaurizio Zeffiro Ceglia
Pagine241-243

Page 241

Prima pronuncia del Giudice delle leggi dopo l'entrata in vigore del comma 346, art. 1, L. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2005) in merito alla validità dei contratti di locazione privi dell'adempimento della registrazione.

Il caso.

A seguito di intimazione di sfratto per morosità (notificata il 20 gennaio 2006 al conduttore), all'udienza ex art. 663 c.p.c., in assenza dell'intimato, il Giudice rilevava la mancata registrazione del contratto alla luce dell'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004, nonché gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 131/1986 e, ritenuta la nullità del contratto di locazione, provvedeva ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il deposito di memorie.

In data 23 marzo 2006 il locatore provvedeva alla registrazione del contratto e, nella stesura della propria memoria integrativa, chiedeva al tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto, con condanna del medesimo al rilascio dell'immobile; assumeva, inoltre, che la registrazione tardiva ben poteva produrre effetti retroattivi relativamente ai canoni non pagati - consentendone al locatore la riscossione - pur non inficiando l'accertamento dell'inadempimento del conduttore al fine della pronuncia di risoluzione.

Ritenuta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, legge 31 dicembre 2004, n. 311 in relazione all'art. 24 Cost., il Tribunale di Torino rimetteva la questione all'esame della Corte costituzionale sulla base dei seguenti presupposti:

a) la legge in esame subordinerebbe il rapporto civilistico della locazione all'adempimento di un onere volto esclusivamente ai fini fiscali quale la registrazione, condizionando di fatto l'esercizio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e quindi in aperto contrasto con il precetto di cui all'art. 24 Cost.;

b) la norma introdurrebbe una nuova ipotesi di nullità, diversa da quelle previste dall'art. 1418 c.c., fondate sulla mancanza o l'illiceità di requisiti essenzialiPage 242 del contratto; il comma 346 dell'art. 1 L. 311/2004 subordinerebbe l'efficacia dell'accordo ad un elemento estraneo al rapporto stesso e successivo al suo perfezionamento, rendendo l'onere tributario un requisito costitutivo del contratto ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art. 1325 c.c.;

c) la prevista sanzione della nullità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT