L'Aggiotaggio tra informazione e mercato

AutoreGiovanna Fanelli
Pagine107-127

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@1. L'informazione nel mercato finanziario

L'intermediazione finanziaria è importante non solo perché maneggia denaro, ma anche e soprattutto perché maneggia informazioni

1.

Nel volubile e tormentato panorama che offrono i mercati finanziari non sono molti i punti di riferimento certi. Uno di questi, però, è il comune riconoscimento che riveste l'informazione per il corretto funzionamento di tali mercati.

Il mercato finanziario prima di essere un luogo di scambio di valori economici è innanzitutto un luogo ove si scambiano informazioni poiché gli operatori finanziari basano le proprie scelte di mercato sulle informazioni in proprio possesso; e condizioni in grado di garantire l'efficienza del mercato, ovvero la capacità dell'ambiente operativo di riflettere rapidamente i prezzi e le informazioni riguardanti i titoli quotati in esso sono, dalla dottrina economica, individuati nella concorrenza perfetta tra gli operatori, nella diffusione immediata e gratuita delle informazioni, nel rapido adeguamento dei prezzi in occasione di nuove informazioni 2.

L'informazione è il presupposto necessario di ogniattività dell'uomo, della sua partecipazione alla vita politica, economica e sociale: «L'informazione è potere e quindi la libertà della sua acquisizione, da parte dei cittadini, significa libertà di apprensione e di partecipazione al potere» 3 anche economico. Essere informati significa non solo acquisire una serie di dati e notizie, ma soprattutto conoscere e gestire il patrimonio informativo acquisito operando delle scelte.

L'interesse all'informazione inerisce, in generale, all'ambito di tutta la sfera decisionale alla quale è chiamata la persona intesa quale centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive; ponendosi in rapporto di mezzo-fine rispetto alle molteplici possibilità operative che l'ordinamento conferisce ad ogni soggetto, la libertà d'informazione, in quest'ampia estensione, assume altresì una funzione di controllo ponendosi in rapporto strumentale rispetto a queste molteplici possibilità, al punto che la sua garanzia, anche costituzionale, può essere configurata come tutela dell'operatore conoscitivo in tutti i settori dell'ordinamento.

Si consideri, nello specifico, il settore economico: dalla libertà d'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.) che garantisce le scelte dell'imprenditore e quindi la sua esigenza d'informazione, alla programmazione economica (art. 41, terzo comma Cost.) che esige la pubblicità delle direttive economiche dello Stato, alla tutela del risparmio ed al suo libero accesso (art. 47 Cost.) che presuppongono la conoscenza del mercato e la trasparenza delle condizioni, affinché l'utente possa valutare la convenienza di ogni singola proposta anche rispetto alle alternative d'investimento offerte da istituzioni e mercati in concorrenza tra loro. La stessa concorrenza attraverso la nascita di nuovi mercati e nuovi strumenti finanziari richiede ed impone la conoscenza di dati e notizie. In conseguenza di ciò è stata individuata nella stessa trasparenza una delle caratteristiche tipiche del mercato efficiente giungendo a ritenere l'informazione una precondizione del corretto funzionamento del mercato stesso, una sua connotazione: la concorrenza può svolgersi correttamente solo ove gli operatori possano compiere le proprie scelte comportamentali in base a dati oggettivi e comparabili; solo in tal modo, infatti, le scelte possono essere improntate alla «razionalità dell'operatore economico» presente come postulato in molte teorie economiche.

Considerato il mercato finanziario come l'insieme di «tutte le negoziazioni aventi ad oggetto attività e passività finanziarie, indipendentemente dalle caratteristiche di queste ultime, ricomprendendovi quindi anche le negoziazioni degli strumenti monetari e riconducendo nell'ambito delle operazioni dello stesso tutte le operazioni che sono poste in essere per trasferire e trasformare mezzi finanziari dai settori in avanzo ai settori in disavanzo» 4, rileva ictu oculi il ruolo di rilievo rivestito dall'informazione, l'esigenza di informazione per la competitività. Che la disciplina dell'informazione imposta agli operatori del mercato finanziario ed alle negoziazioni che sullo stesso si effettuano sia diversa da quella alla quale normalmente soggiacciono gli imprenditori ed i risparmiatori e le negoziazioni dei loro prodotti e servizi è considerazione che rientra nelle nozioni di comune esperienza, stante il fenomeno di massa che coinvolge il risparmio diffuso nel mercato finanziario. Ugualmente, tale peculiarità impone un grado di trasparenza maggiore di quello previsto dal diritto comune.

Le regole sulle informazioni non sono prodotti spontanei del mercato. Nel mercato gli operatori forniscono solo le informazioni che ritengono utili, mantenendo il segreto su ciò che stimano utile non comunicare e che spesso è indispensabile per la controparte. L'imposizione di obblighi di informare sono di deri-Page 108vazione pubblica, «la macchina pubblica partecipa al flusso di informazioni mediante la regolazione che può imporre a soggetti privati e a soggetti pubblici di fornire dati ed informazioni. In questo modo il mercato viene regolato dal potere pubblico in quanto la tutela e la regolazione dell'informazione gli vengono imposte in modi diversi, in relazione ai diversi mercati, diversamente segmentati e regolati» 5.

Le norme predisposte dal legislatore sono finalizzate a garantire ulteriori forme di trasparenza, giustificate dalle peculiarità delle operazioni economiche che avvengono nell'ambito del mercato finanziario e riguardano sia i flussi informativi che debbono assicurare la trasparenza degli operatori nei confronti degli organi di vigilanza preposti al settore, 6 sia il flusso delle informazioni che gli operatori debbono fornire al pubblico con riferimento alla propria attività, 7 sia i flussi d'informazione che vanno dai soci verso la società, sia, infine, le forme di circolazione delle informazioni transnazionali che introducono forme di coordinamento tra gli organi di vigilanza dei vari settori del mercato stesso.

L'obiettivo di definire un sistema economico moderno, in grado di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di investimento e quindi lo sviluppo dell'industria dei servizi finanziari, non può prescindere dalla predisposizione di regole che rendano chiari i ruoli e le responsabilità di chi gestisce e di chi investe nell'impresa (...). Il governo societario è anche un problema di autoregolamentazione, nella misura in cui l'autonomia privata è in grado di assicurare ai soggetti che entrano in relazione con l'impresa un'adeguata considerazione dei propri interessi, quali presupposti per affidabili e duraturi rapporti economici (...). Il decollo del mercato mobiliare è infatti strettamente legato alla predisposizione di meccanismi che pongano i piccoli azionisti nelle condizioni di poter esprimere un giudizio informato sulle imprese e di effettuare una forma di controllo diversa, ma non meno importante di quella che fa capo agli azionisti di maggioranza. Solo evitando che tutti gli investitori si sentano discriminati nell'accesso alle informazioni e privi di strumenti di difesa si riuscirà a spostare masse significative di risorse verso impieghi di capitale di rischio, consentendo al mercato di recuperare la sua funzione allocativa e di controllo sulla gestione delle imprese

8.

Trasparenza rafforzata, dunque, la cui esigenza deve essere individuata, principalmente, nel carattere dei beni scambiati sul mercato finanziario e nella rilevanza dello stesso per lo sviluppo delle economie di mercato 9.

A questo proposito, preliminarmente, è interessante volgere brevemente l'attenzione all'evoluzione dello stesso concetto. La trasparenza è nata sul terreno classico della disciplina dell'informazione societaria e l'idea della trasparenza (nello specifico di bilanci e di comunicazioni sociali) è sempre stata collegata agli interessi economici della società, dei soci uti singuli, dei creditori sociali e dei terzi in genere a cui era funzionale. Successivamente in connessione all'evoluzione dei mercati, si è realizzato il trasferimento dal piano delle comunicazioni sociali ex art. 2621 n. 1 c.c., al piano delle comunicazioni all'autorità: «l'idea della trasparenza perde rapidamente qualsiasi referente materiale, qualsivoglia nesso teleologico con specifici interessi di natura economico-patrimoniale, per tramutarsi, invece, in una sorta di fondamento o rivestimento ideale (o ideologico) del sistema penale ed extrapenale di tutela delle esigenze informative delle pubbliche autorità di controllo (Consob e Banca d'Italia in primo luogo e poi, in rapida successione, Isvap, Garante dell'editoria, Autorità garante della concorrenza e del mercato)» 10.

Dunque, uno dei motivi che rende l'informazione nell'ambito del mercato finanziario più importante di quanto essa non sia negli altri mercati è dovuto al carattere dei beni scambiati: i prodotti finanziari sono prodotti la cui definizione ed il cui contenuto si esauriscono in una serie di situazioni giuridiche. «Chi acquista o vende un prodotto finanziario non negozia un bene dotato di un'utilità finale, di un valore d'uso e la cui definizione sia garantita sulla base di altre fonti di conoscenza. Le caratteristiche del bene sono interamente determinate dal contratto e non dalla realtà merceologica del bene stesso» 11.

I negozi aventi ad oggetto prodotti finanziari hanno ad oggetto, a loro volta, delle situazioni giuridiche, per cui sorge la necessità di garantire un'informazione che non concerne soltanto il contenuto del contratto, ma anche l'oggetto dello stesso, ossia il prodotto finanziario materia della negoziazione. «Tutto il settore è stato oggetto di una particolare disciplina che ha progressivamente portato l'impresa bancaria fuori dalla normativa civilistica dettata per l'imprenditore, sino alla sua sottoposizione a forma di...

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