Il nuovo aggiornamento del canone nei contratti ad uso diverso dall’abitativo

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine221-222

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Ci si chiede il significato che può essere attribuito al dettato dell’art. 32 della legge n. 392/1978, quale risulta all’esito delle modifiche apportate dalla recente disposizione contenuta nel comma 16 duodecies dell’art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. decreto milleproroghe) convertito il legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La modifica normativa, approntata a distanza di oltre trenta anni dalla emanazione della legge, suscita numerosi problemi, soprattutto in quanto incide su quella parte della ormai vecchia legge che, là dove disciplina le locazioni ad uso diverso dall’abitazione, non era stata toccata dalle turbolente innovazioni che tra il 1992 ed il 1998 hanno interessato le locazioni abitative, in larga misura mutando la stessa ratio della disciplina speciale.

Per tale ragione, prima ancora di cercare di comprendere quale valore può essere attribuito al nuovo episodio normativo, merita ricordare che, nel disegno originario della legge, la regola dell’art. 32 circa la possibilità di aggiornamento del canone in misura non superiore al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, riferita alle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, era coerente con l’analoga previsione dettata nell’art. 24 per le locazioni ad uso abitativo.

Rispetto ad entrambe le fattispecie contrattuali riconducibili alla disciplina della legge n. 392, la variazione in aumento del canone originario – imposto, per i contratti ad uso di abitazione ovvero liberamente determinato, per i contratti ad uso diverso – non poteva superare la misura massima indicata nella norma. Tale prescrizione circa il limite massimo entro il quale poteva essere aggiornato il canone, era certamente vincolante in quanto, ai sensi dell’art. 79 della medesima legge, erano nulle le pattuizioni dirette ad attribuire al locatore un aggiornamento in misura maggiore di quella risultante dalla applicazione delle suddette disposizioni di identico contenuto.

Modificato il quadro normativo a seguito della entrata in vigore della legge n. 431/1998 ed abrogate sia la disposizione dell’art. 24 della legge n. 392/1978 sia, per le sole locazioni ad uso di abitazione, la norma dell’art. 79 della medesima legge, la regola limitativa dell’aggiornamento del canone per un verso non ha più efficacia per le locazioni ad uso di abitazione, per altro verso ha mantenuto la sua imperatività soltanto per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione.

Si è venuto così a determinare un effetto per molti...

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