CIRCOLARE 16 Novembre 2007, n. 2473 - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

  1. Premessa

    La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

    Al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti, si ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile modello operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 33, del Codice, possano fare riferimento.

  2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

    Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall'art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice.

    Il richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art. 253 del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.

    L'applicabilita' delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.

    1. Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.

      Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono all'attenzione, sinteticamente, le modalita' operative di applicazione dei sopra menzionati principi.

      Non discriminazione:

      il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualita' dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale.

      La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.

      Parita' di trattamento:

      il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi...

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