LEGGE 25 febbraio 2008 -, n. 34 - Disposizioni per l''adempimento di obblighi derivanti dall''appartenenza dell''Italia alle Comunita'' europee. (Legge comunitaria 2007).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

----> Vedere LEGGE con allegati da pag. 5 a pag. 32

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1448):

Presentato dal Ministro delle politiche europee

(Bonino) il 30 marzo 2007.

Assegnato alla commissione 14™ (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'11 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1™, 2™, 3™, 4™, 5™, 6™, 7™, 8™, 9™, 10™,

11™, 12™, 13™ e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 14™ commissione il 2, 16, 17 maggio; 5,

6, 7, 12 e 13 giugno 2007.

Esaminato in aula il 5, 12 giugno; 3, 18, 19 luglio;

19 settembre 2007 e approvato, con lo stralcio dell'art. 8

a formare l'atto S:1448-bis, il 25 settembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3062):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 settembre 2007, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

IX, X, XI, XII, XIII e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione il 23, 24, 25, 30

ottobre; 6, 7, 8, 15 e 21 novembre 2007.

Relazione scritta annunciata il 21 novembre 2007 (atto n. 3062/A) relatore on. Bimbi.

Esaminato in aula il 14 gennaio 2008 e approvato il

19 febbraio 2008.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge

23 agosto 1988, n. 400, recante: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministriª:

´Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di ´decreto legislativoª e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3 . Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.ª.

- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: ´Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancioª:

´2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.ª.

- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:

´Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.ª.

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: ´Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.ª:

´Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).

8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.ª.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: ´Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468ª:

´Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di detenzione.

3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.ª.

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183, recante: ´Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitariª:

´Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9

della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato ´Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarieª, nel quale sono versate:

  1. le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;

  2. le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

  3. le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del

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