LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9 - Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

Coming into Force15 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/01/31/080U0009/CONSOLIDATED/19840507
Enactment Date26 Gennaio 1980
Published date31 Gennaio 1980
Official Gazette PublicationGU n.30 del 31-01-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Classificazione delle infermita'

Dal 1 gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F-1 nonche' i "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art 2.

Assegno di superinvalidita' dal 1 gennaio 1979

Dal 1 gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle seguenti misure: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 6.000.000 lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 5.100.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 4.500.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.900.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.300.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.700.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.100.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.800.000 lettera H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.200.000

Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E sopracitata.

Art 3.

Indennita' di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' liquidata d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennita' e' concessa, a decorrere dal 1 gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 lettera A-bis n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3 . . . . . . L. 288.000 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . . . L. 188.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.600 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.200 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 172.800 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.400 lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000 lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 76.800 lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 57.600

I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alla lettera A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3).

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.

L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art 4.

Pensione, assegno o indennita'

Dal 1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita' secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione o assegno rinnovabile.

Le infermita' non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.

Art 5.

Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979

Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro.

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidita' sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennita' per una volta tanto, qualora l'invalidita' risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga piu' riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

L'invalido affetto da lesioni o infermita' per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermita' siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A.

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermita' previste dalla tabella...

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