DECRETO 23 settembre 2011 - Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all''attivita'' di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici. (11A12814)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Atteso che, ai sensi delle richiamate norme, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione da parte del personale addetto, nonche' la dotazione minima di personale e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006;

Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

Visto il regolamento ENAC sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici del 2 febbraio 2011;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap. 9 e nell'Airport Services Manual (Doc 9137- AN/898 parti) (I.C.A.O.);

Viste le risultanze del tavolo istituzionale, attivato tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e 1'ENAC per la regolamentazione delle questioni di comune interesse in ambito aeroportuale, che convengono sulla necessita' di rideterminare il livello di protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale prevedendo, in luogo dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica di una semplificazione della disciplina della materia;

Considerato che, con l'istituzione di detto presidio negli aeroporti di aviazione generale, e' assicurato un idoneo livello di protezione attraverso una dotazione di personale, mezzi e attrezzature adeguati alle caratteristiche delle strutture aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo e di classe di aeromobili, riferibile, di norma, alla I e II categoria ICAO;

Atteso che, sulla base di analoghe valutazioni condivise nel medesimo tavolo istituzionale, occorre individuare anche per le aviosuperfici di cui agli...

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