CONCORSO (scad. 4 luglio 2013) - Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012.

LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e ss. mm. e ii.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss. mm. e ii. concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel quale e' stato previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda, salvo successiva nomina;

Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere all'incarico di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono: diploma di laurea magistrale o equipollente;

adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

Visto l'art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

  1. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

  2. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;

  3. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata". Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare: l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono...

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