DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 51 - LR 14/2002. Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilita' e infrastrutture di trasporto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Guilia n. 12 d el 24 marzo 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 'Disciplina organica dei lavori pubblici' e nello specifico l'art. 23 che disciplina i lavori in economia;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2003, n 0165/Pres. con il quale e' stato emanato il 'Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002, recante ''Disciplina organica dei lavori pubblici''' e nello specifico l'art. 67 che individua le tipologie di lavori eseguibili in economia; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 e nello specifico l'art. 4 che disciplina gli acquisti di beni e servizi; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture';

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n.

399 con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilita' e infrastrutture di trasporto';

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale';

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilita' e infrastrutture di trasporto', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Art. 1.

Oggetto, finalita' e principi 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia da parte della Direzione centrale mobilita' e infrastrutture di trasporto, di seguito Direzione centrale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', concorrenza ed economicita' e in conformita' a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 2.

Modalita' di acquisizioni in economia 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:

  1. amministrazione diretta;

  2. procedura di cottimo fiduciario.

    1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

    2. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

      Art. 3.

      Elenco operatori economici 1. La Direzione centrale puo' istituire elenchi di operatori economici per le finalita' di cui all'art. 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e puo' attingere anche da elenchi istituiti da altre Direzioni centrali dell'amministrazione regionale.

    3. L'iscrizione all'elenco deve essere formalmente richiesta a seguito di idonee forme di pubblicita', al fine di rispettare la massima partecipazione dei soggetti fornitori, garantendo la piu' ampia concorrenzialita'.

    4. L'elenco deve essere periodicamente aggiornato, con cadenza massima triennale, e la qualificazione dei operatori economici avviene in base ai requisiti di affidabilita' e capacita' tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

    5. Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza deve essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a tutti i partecipanti.

      Art. 4.

      Individuazione dei lavori 1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002) la realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta puo' riguardare tutti gli interventi di competenza della Direzione centrale; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

  3. manutenzione o riparazione di opere o impianti;

  4. interventi in materia di sicurezza;

  5. lavori che non possono essere differiti, dopo...

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