DECRETO 7 giugno 2011 - Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dell''amministrazione centrale e degli uffici all''estero del Ministero degli affari esteri, di cui all''articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. (11A15125)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'art. 86;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della succitata legge n. 49/1987;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 125;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e da 343 a 356;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

  1. Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

  2. Ai fini del presente decreto e relativamente ai fondi loro attribuiti, gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 sono stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.

    Art. 2

    Affidamento di lavori in economia

  3. L'amministrazione centrale e gli uffici all'estero possono eseguire in economia i lavori elencati nell'allegato A al presente decreto, nel limite dell'importo di cui all'art. 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

    Art. 3

    Disposizioni organizzative in materia di lavori in economia eseguiti dagli uffici all'estero

  4. Per i lavori di cui al precedente art. 2, da eseguirsi all'estero, la competenza e' assegnata agli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

  5. Gli uffici all'estero devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato generale per tutti i lavori inerenti la sicurezza e la protezione delle sedi.

  6. La direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni autorizza in ogni caso i lavori:

    a) che possono incidere sulla stabilita' degli edifici;

    b) relativi a fondazioni e altre strutture portanti;

    c) su beni immobili sottoposti a vincoli dalla normativa italiana o locale;

    d) di importo stimato...

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