LEGGE 18 febbraio 1999, n.33 - Accettazione del quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

    Avvertenza

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    Art. 2.

  3. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.

    Nota all'art. 2

    - La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo montario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".

    Art. 3.

  4. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo.

    Art. 4.

  5. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

    Art. 5.

  6. Alla regolazione dei rapporti...

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