DECRETO 10 luglio 1998 - Limitazione degli accessi ai corsi di diploma universitario afferenti alla facolta' di medicina veterinaria per l'anno accademico 1998-1999

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art.

9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la direttiva comunitaria 78/1027 in tema di standard formativi di accesso alla professione, secondo la quale il numero massimo degli studenti iscrivibili, sulla base delle strutture e dell'organico del personale docente e non docente e' di centocinquanta unita'; Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria, ed in particolare l'art. 4, commi 2, lettera a), e 4, nonche' l'art. 5, comma 4; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, ed in particolare l'art. 37, comma 5; Sentita la conferenza dei presidi della facolta' di medicina veterinaria; Viste le potenzialita' formative segnalate dalle singole universita' a seguito della richiesta MURST del 16 marzo 1998;

Decreta: Art. 1.

  1. Per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facolta' di medicina veterinaria e' fissato in centocinquantatre per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e ventuno per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente comunicato dalle singole sedi universitarie ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Art. 2.

  2. L'ammissione degli studenti avviene attraverso una procedura concorsuale definita e' organizzata dalle singole universita' che garantiscono condizioni di pubblicita' e trasparenza.

    Art. 3.

  3. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 10 luglio 1998 p. Il Ministro: Guerzoni

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