Definizione, per l'anno 2003, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.

352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera c); Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.

230, e 6 marzo 2001, n. 64; Decreta

Art. 1.

Finalita' 1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, e' finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonche' la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.

  1. Per l'anno 2003, il programma di verifiche fissa i criteri per l'effettuazione della attivita' ispettiva, periodica e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

    Art. 2.

    Ispezioni a campione 1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti...

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