Problematiche del consenso 0 del rifiuto in caso di accertamenti sulla persona 0 di prelievi di materiale biologico: le recenti novelle al codice della strada e la legge di ratifica del Trattato Di Prum

AutoreGiuseppe Pavich
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@1. Accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 c.d.s.: quadro normativo e riferimenti giurisprudenziali

I commi 3 e 4 dell'art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza) stabiliscono che gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi od a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica.

Questa prima tipologia di accertamenti è finalizzata ad acquisire elementi utili per motivare gli accertamenti successivi (da effettuarsi anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando, con strumenti e procedure determinati dal regolamento); è previsto che questi ultimi vengano eseguiti:

- nel caso in cui quelli speditivi - ossia eseguiti al momento del controllo - abbiano dato esito positivo;

- in ogni caso d'incidente;

- quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 (quindi sia di quelli speditivi che di quelli successivi), il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno; è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo, se questo non appartiene a terzi estranei alla violazione; se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

L'art. 187 c.d.s., con riguardo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ai commi 2 e ss., prevede una procedura sostanzialmente analoga ed identiche conseguenze sanzionatone in caso di rifiuto: e quindi, la Polizia Stradale ha la facoltà di sottoporre il soggetto ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili; quando gli accertamenti suddetti forniscono esito positivo, in caso di incidenti (se ciò è compatibile con le attività di rilevamento e soccorso) ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Polizia Stradale accompagna il conducente presso proprie strutture sanitarie o presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti da parte del conducente, sono previste le sanzioni già indicate per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico.

Le sanzioni penali per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sono state reintrodotte con il decreto legge 92/08, convertito con legge 125/08; in precedenza, come noto, vi era stata la depenalizzazione della violazione, stabilita dall'alt 5 del D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007.

Naturalmente era e rimane pacifico - ex art. 2 c.p. - che le condotte di rifiuto poste in essere durante la vigenza della norma depenalizzatrice ed anche quelle antecedenti non determinassero conseguenze penali (ma solo sanzioni amministrative).

Tuttavia, con riguardo al rifiuto di sottoporsi all'accertamento del valore del tasso alcolemico, la Cassazione1 aveva chiarito che, anche a seguito della depenalizzazione del rifiuto, lo stato d'ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso le apparecchiature previste (con conseguente facoltà, da parte del giudice, di desumere lo stato di ebbrezza da qualsiasi elemento sintomatico: deambulazione alterata, eloquio sconnesso, alito vinoso2).

Sempre la Cassazione ha chiarito che la sanzione penale applicabile per il reato di guida in stato d'ebbrezza, accertato esclusivamente sulla base d'elementi sintomatici, è quella più lieve prevista dall'alt 186, comma secondo,Page 3lett. a), Cod. Strada (in evidente applicazione del favor rei3).

Ovviamente, nell'attuale quadro normativo, la questione rimane inalterata: a parte le diverse conseguenze sanzionatone nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (sensibilmente inasprite), ed a parte la "ripenalizzazione" del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, deve ritenersi che la prova della guida in stato di ebbrezza possa essere raggiunta, in caso di rifiuto, in base ai citati elementi sintomatici, e che la sanzione in tal caso applicabile sia quella più lieve prevista dall'art. 186. comma secondo, lett. a).

Va aggiunto che, stante l'evidente diversità del fatto tipico, il reato di guida in stato d'ebbrezza accertato sulla sola base degli elementi sintomatici ed il reato (reintrodotto) di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti possono senz'altro concorrere fra loro.

Con riferimento invece al rifiuto dell'accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di sostanze stupefacenti, essendo previsto in ogni caso l'accompagnamento presso strutture sanitarie pubbliche o assimilate, deve ritenersi tuttora valido l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale non sussiste il reato nel caso in cui il rifiuto si sia manifestato con riferimento a richiesta avanzata dalla polizia stradale finalizzata all'esecuzione del prelievo presso i propri uffici (la Cassazione aveva a suo tempo escluso il reato relativamente a rifiuto opposto dal conducente dopo l'accompagnamento presso il comando dei vigili urbani dove gli veniva chiesto il prelievo delle urine4).

È inoltre pacifico che, a differenza di quanto accade in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico, in caso di rifiuto dell'esame tecnico su campioni di liquidi biologici, la condizione di soggezione ad effetti di sostanze stupefacenti non può essere desunta da elementi sintomatici esterni, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l'individuazione e la quantificazione della sostanza5. Pertanto il conducente andrà soggetto, in tale ipotesi, alle sole sanzioni penali previste per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di laboratorio, e non anche a...

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