DELIBERAZIONE 9 novembre 2007 - Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell''articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 114/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale, le quali sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-bis introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale utilizzando le quote a tal fine vincolate dal CIPE ai sensi del citato art. 1, comma 34;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, con cui sono state elevate le misure del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto...

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